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	<title>MargheraOnline.it &#187; Venezia</title>
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		<title>Legge speciale per Venezia &#8211; proposta Martella, Baretta, Murer, Viola</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ssaturnini</dc:creator>
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		<category><![CDATA[politica]]></category>
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		<description><![CDATA[PROPOSTA DI LEGGE
d&#8217;iniziativa dei deputati Andrea MARTELLA
Pierpaolo BARETTA, Delia MURER, Rodolfo VIOLA
RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">PROPOSTA DI LEGGE<br />
d&#8217;iniziativa dei deputati Andrea MARTELLA<br />
Pierpaolo BARETTA, Delia MURER, Rodolfo VIOLA</p>
<p>RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA E ISTITUZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA (3979)</p>
<p>Relazione introduttiva<br />
Una nuova Legge Speciale per Venezia non può ripetere, sia pure aggiornandoli e arricchendoli, i contenuti delle precedenti Leggi Speciali. La salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale, deve essere declinata alla luce della fase radicalmente nuova generata dagli eventi dell’economia globalizzata e delle loro ricadute su modi e contenuti della produzione e della cultura nonché sulle politiche di sostenibilità ambientale.<br />
A questa fase Venezia si affaccia dopo che tre decenni di attività nel campo della salvaguardia, pur nella contradditorietà di molte scelte ed azioni fino ad oggi condotte, hanno modificato &#8211; certamente in meglio &#8211; le condizioni fisiche della città e della sua laguna, mentre non sono riuscite ad incidere sui cosiddetti assetti socio-economici.<br />
Le linee portanti di questa nuova fase – che costituiscono l’impalcatura della presente proposta di legge &#8211; sono:<br />
- la sostenibilità ambientale ed economica;<br />
- un nuovo modello di governance, basato sull’istituzione dell’area metropolitana<br />
- la vocazione federalista<br />
- la semplificazione amministrativa<br />
- la partecipazione delle popolazioni interessati e delle imprese al processo di rilancio del territorio.<br />
In tal senso la proposta in esame sposta il tema della salvaguardia sia fisica che socioeconomica da azioni difensive di tutela di un patrimonio architettonico e ambientale fortemente a rischio ad azioni positive che, nell’ottica della sostenibilità ambientale, vogliono rappresentare un fattore determinante di rilancio socioeconomico.<br />
La questione si pone quindi, in linea con quanto i paesi e le economie più avanzate stanno facendo, non più come problema di tutela ambientale, ma come problema di sostenibilità complessiva, a cui Venezia può e deve legittimamente aspirare. Ciò vuole dire tenere insieme l’ambiente, la qualità della vita, lo sviluppo dei fattori produttivi, la cultura, la riconversione di Porto Marghera, gli equilibri finanziari, in particolare, vuol dire porre il tema della sostenibilità ambientale non come una delle politiche possibili e necessarie, ma come il motore di tutte le politiche urbane, in grado di mettere in campo una grande quantità di azioni specifiche e di risorse umane e materiali, che, tutte assieme, possono costituire il principale elemento innovativo di sviluppo della nostra città.<br />
Un altro elemento riguarda le nuove forme di governance che si stanno imponendo a livello internazionale a fronte della globalizzazione dell’economia.<br />
Una governance in cui il livello locale è diventato sempre più importante, facendo emergere la necessità di passare a strategie più complesse e partecipate di governo dello sviluppo, sperimentando formule capaci di coordinare i vari livelli istituzionali, di dar vita a relazioni tra pubblico e privato di tipo innovativo e di mobilitare le energie presenti nelle società locali. Tali nuove tendenze si sono mosse &#8211; a livello internazionale &#8211; nel senso della sussidiarietà orizzontale e del partenariato sociale, ovvero dei rapporti di cooperazione per la produzione di beni e servizi tra amministrazione pubblica, imprese e settore non profit (dando tra l’altro luogo a numerose ed interessanti esperienze nei Paesi dell’Unione europea).<br />
Dunque la nuova Legge Speciale, ribaltando le impostazioni precedenti dure a morire anche in altre proposte, si incentra sul governo locale delle opportunità, delle regole e dei finanziamenti che la nuova legge intende attivare.</p>
<p>Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione della città metropolitana di Venezia</p>
<p>PROPOSTA DI LEGGE</p>
<p>Art. 1.<br />
(Finalità ed obiettivi. Piano generale degli interventi).</p>
<p>1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale. La Repubblica garantisce la salvaguardia e la valorizzazione dell&#8217;ambiente naturale, storico, archeologico e artistico della città di Venezia e del sistema lagunare; ne favorisce la ricostruzione e la tutela dell&#8217;equilibrio idraulico, fisico e morfologico, rimuovendo le cause degli squilibri idrogeologici e del degrado esistenti; ne risana e preserva l&#8217;ambiente dall&#8217;inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo e assicura la vitalità socio-economica dell&#8217;area nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati nell&#8217;Agenda XXI e nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia ambientale. Al perseguimento delle finalità di cui al presente comma concorrono, ciascuno nell&#8217;ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione Veneto, la città metropolitana di Venezia, i comuni interessati nonché gli altri enti territoriali.</p>
<p>2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante il Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, da attuarsi attraverso piani e/o programmi specifici di settore. Il Piano è redatto entro un anno dalla data di approvazione della presente legge ed è elaborato per un arco di tempo di dieci anni, con programmi triennali di spesa annualmente aggiornati ed assicurati dalle norme e dalla copertura finanziaria di cui ai successivi articoli. Il Piano è sottoposto a valutazione di impatto ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, per valutare preventivamente gli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi delle diverse azioni programmate, al fine di verificare la sostenibilità ambientale del Piano stesso. Il Piano generale prevede, nel quadro di un sistema finalizzato al riequilibrio e alla salvaguardia:</p>
<p>a) il consolidamento delle difese a mare, il ripascimento dei litorali e il rafforzamento dei marginamenti lagunari, nonché interventi nei bacini fluviali in grado di ripristinare l&#8217;afflusso di sedimenti;</p>
<p>b) interventi diffusi di ripristino morfologico della laguna per conseguire l&#8217;ottimizzazione del ricambio tra mare e laguna e per riattivare i dinamismi naturali &#8211; a partire dallo stato di avanzamento delle opere del sistema MOSE &#8211; assicurando contemporaneamente la funzionalità di accesso alla portualità lagunare;</p>
<p>c) la riduzione dei livelli delle maree in laguna per porre al riparo gli insediamenti urbani dalle acque alte attraverso gli interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto nonché gli interventi integrati per insulae e di innalzamento delle parti più basse del centro storico e delle isole dell&#8217;estuario, da attuare in connessione ai programmi di manutenzione urbana;</p>
<p>d) l&#8217;apertura delle valli da pesca all&#8217;espansione della marea;</p>
<p>e) il risanamento delle acque della laguna e del bacino idrografico immediatamente sversante nel corpo idrico ricettore e la ricostruzione dell&#8217;equilibrio idraulico; il ripristino delle condizioni di sicurezza e di navigazione dei corsi d&#8217;acqua interni, immediatamente sversanti in laguna;</p>
<p>f) la prevenzione e l&#8217;eliminazione dell&#8217;inquinamento idrico, acustico e atmosferico proveniente dal sistema produttivo; la messa in sicurezza dell&#8217;ambiente lagunare dagli effetti dell&#8217;inquinamento prodotto dai siti inquinati;</p>
<p>g) programmi per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico-architettonico mobiliare e immobiliare pubblico delle città della laguna di Venezia;</p>
<p>h) la tutela e la valorizzazione del paesaggio lagunare;</p>
<p>i) un piano per la riconversione e lo sviluppo dell&#8217;area di Porto Marghera, che preveda altresì una sua gestione unitaria, con garanzia preliminare dei posti di lavoro e della sicurezza ambientale e dei cittadini;</p>
<p>l) il riconoscimento della laguna di Venezia come area di importanza internazionale ai sensi della convenzione relativa alle zone umide d&#8217;importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;</p>
<p>m) interventi per lo sviluppo socio-economico dell&#8217;area veneziana;</p>
<p>n) politiche per il turismo attraverso per l’organizzazione e il controllo dei flussi;</p>
<p>o) un piano della mobilità e della accessibilità alla città storica di Venezia dall’intero comprensorio dell’area veneziana;</p>
<p>p) altre linee di intervento omogenee e complementari alle precedenti che possano scaturire nel corso del’elaborazione e della discussione del Piano.</p>
<p>3. Lo sviluppo socio-economico dell&#8217;area veneziana, al fine di assicurare il mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia, ricostruendo l&#8217;equilibrio demografico, improntato ai princìpi della sostenibilità ambientale ed economica, nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia, è attuata attraverso:</p>
<p>a) un complesso di misure atte a incentivare il mantenimento della residenza nel centro storico veneziano, anche attraverso l&#8217;insediamento di nuova popolazione residente, a partire dagli studenti universitari che si laureano a Venezia;</p>
<p>b) l&#8217;acquisizione da parte degli enti locali di aree site nei comuni di Venezia di Chioggia, di Mira e di Cavallino da destinare a insediamenti produttivi e per l&#8217;urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse;</p>
<p>c) la concessione di incentivi e agevolazioni per le aziende pubbliche e private o per i sistemi di imprese, la cui specificità sia stata riconosciuta dalla Unione europea, localizzati o che si impegnino a localizzarsi nel centro storico di Venezia e nelle isole dell&#8217;estuario, per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città;</p>
<p>d) la concessione di contributi per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle strutture portuali e intermodali dell&#8217;area lagunare</p>
<p>e) concessione di contributi a soggetti pubblici o privati che realizzino a Venezia, nelle isole, nella terraferma infrastrutture e reti a banda larga e per la connettività in movimento (wifi);</p>
<p>f) la concessione di contributi per la riconversione di imprese o di sistemi di imprese legata alla green economy e all’ICT (Information &amp; Communication Tecnology);</p>
<p>g) il restauro, la ristrutturazione, il riutilizzo, la valorizzazione e la gestione di immobili demaniali, anche di carattere storico ed artistico, siti nei comuni di Venezia, di Chioggia, di Mira e di Cavallino;</p>
<p>h) il restauro, la ristrutturazione, il riutilizzo, la valorizzazione e la gestione del patrimonio storico, architettonico e vallivo costituito dai casoni lagunari in tutta la laguna di Venezia.</p>
<p>4. La manutenzione urbana della città di Venezia, considerate le particolari condizioni fisiche e strutturali della città d&#8217;acqua, è attuata attraverso un complesso di interventi quali:</p>
<p>a) interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio, quali scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e di fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria esistente con la messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle parti basse della città;</p>
<p>b) manutenzione, restauro, ristrutturazione, nuova edificazione e acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle attività socio-economiche negli insediamenti urbani lagunari, ovvero interventi, da realizzare previa convenzione con il comune di Venezia, sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali aziende sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fondazioni, enti religiosi e culturali, università;</p>
<p>c) realizzazione di un piano di sicurezza antincendio, considerata la particolare struttura urbana ed edilizia di Venezia e di Chioggia;</p>
<p>d) provvedimenti per ridurre il moto ondoso nell&#8217;intero bacino lagunare;</p>
<p>e) restauro e ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico destinati all&#8217;uso pubblico;</p>
<p>f) assegnazione di contributi per l’acquisto della prima abitazione e per la rivitalizzazione sociale attraverso la destinazione di specifici contributi a studenti, ricercatori e giovani coppie che stabiliscono la propria residenza a Venezia.</p>
<p>Art. 2.<br />
(Istituzione della Città metropolitana di Venezia)</p>
<p>1. È istituita la Città metropolitana di Venezia.</p>
<p>2. Il territorio della Città metropolitana di Venezia si articola al suo interno in comuni. Il comune di Venezia si articola in municipi.</p>
<p>3. La Città metropolitana di Venezia coincide con la circoscrizione della provincia di Venezia, salva la possibilità per altre province limitrofe e per comuni contermini di aderirvi, secondo le modalità previste dall’articolo 3 della presente legge.</p>
<p>4. La provincia di Venezia cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento del primo consiglio metropolitano di Venezia eletto ai sensi della presente legge.</p>
<p>5. La Città metropolitana di Venezia succede alla provincia di Venezia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente.</p>
<p>Art. 3.<br />
(Procedimento di adesione alla Città metropolitana di Venezia)</p>
<p>1. Possono entrare a far parte della Città metropolitana di Venezia, sentita la regione, anche le province limitrofe e i comuni contermini al territorio metropolitano.</p>
<p>2. L’iniziativa del procedimento di adesione alla Città metropolitana di Venezia da parte di una provincia limitrofa può essere assunta da un numero pari almeno al 30 per cento dei comuni della provincia medesima, che ne rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.</p>
<p>3. L’iniziativa del procedimento di adesione alla Città metropolitana di Venezia da parte di un comune contermine può essere assunta dal consiglio comunale del comune medesimo, previa approvazione della maggioranza della popolazione ivi residente, espressa mediante referendum.</p>
<p>4. Nel caso previsto dal comma 2, la legge dello Stato disciplina il passaggio delle funzioni dalla provincia interessata alla Città metropolitana di Venezia e ogni altra disposizione necessaria all’adesione. La Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia che vi aderisce.</p>
<p>5. Nel caso previsto dal comma 3, la legge dello Stato disciplina il passaggio del comune dalla provincia di provenienza alla Città metropolitana di Venezia.</p>
<p>Art. 4.<br />
(Funzioni attribuite alla Città metropolitana di Venezia)</p>
<p>1. La Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia di Venezia nell’esercizio di tutte le sue funzioni, ad eccezione di quelle espressamente devolute ai singoli comuni.</p>
<p>2. Con la legge regionale possono essere attribuite alla Città metropolitana di Venezia ulteriori funzioni.</p>
<p>3. Nel rispetto delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato e delle competenze regionali, sono attribuite all’esercizio esclusivo della Città metropolitana di Venezia le funzioni amministrative in materia di:</p>
<p>a) sviluppo urbano e pianificazione territoriale strategica dell’intero territorio, con il concorso dei comuni, nonché verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;</p>
<p>b) realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano;</p>
<p>c) realizzazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extraurbani;</p>
<p>d) disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell&#8217;ambito della laguna di Venezia;</p>
<p>e) realizzazione e gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell’energia, dello smaltimento dei rifiuti;</p>
<p>f) realizzazione e gestione dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;</p>
<p>g) sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;</p>
<p>h) grande distribuzione e grandi strutture di vendita; rilascio delle relative autorizzazioni;</p>
<p>i) agricoltura, politiche agricole e pesca;</p>
<p>l) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici e ambientali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;</p>
<p>m) istruzione e organizzazione scolastica;</p>
<p>n) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Veneto</p>
<p>o) competenze in campo sociosanitario.</p>
<p>2. Ulteriori funzioni possono essere attribuite o delegate alla Città con legge statale o regionale o delegate alla medesima dai comuni compresi nel suo territorio.</p>
<p>4. La Città metropolitana di Venezia promuove la conclusione di accordi di programma e lo svolgimento di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da realizzare nel suo territorio con i poteri di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La Città metropolitana di Venezia è interlocutore della regione Veneto e dello Stato per accordi di programma che prevedano interventi ad una scala superiore a quella del territorio metropolitano. La Città metropolitana di Venezia può essere delegata dalla regione Veneto o dallo Stato per l’applicazione e l’esecuzione, in tutto o in parte, di accordi di programma che la vedano partecipe.</p>
<p>Art. 5.<br />
(Devoluzione di funzioni ai comuni e ai municipi della Città metropolitana di Venezia)</p>
<p>1. Nel rispetto delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato e delle competenze regionali, sono attribuite all’esercizio esclusivo dei comuni appartenenti alla Città metropolitana di Venezia le funzioni amministrative in materia di servizi alla persona, pari opportunità, attività sociali, cultura e urbanistica.</p>
<p>2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comune di Venezia prevede nel proprio statuto l’attribuzione esclusiva delle funzioni amministrative di cui al comma 1 ai propri municipi.</p>
<p>3. La Città metropolitana di Venezia può delegare ai comuni l’esercizio di proprie funzioni.</p>
<p>Art. 6.<br />
(Organi della Città metropolitana di Venezia)</p>
<p>1. Sono organi della Città metropolitana di Venezia il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana e la conferenza dei sindaci dei comuni della Città metropolitana di Venezia.</p>
<p>Art. 7.<br />
(Sindaco metropolitano di Venezia)</p>
<p>1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni previste dall’articolo 74 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>2. Il sindaco metropolitano è organo responsabile dell’amministrazione della Città metropolitana di Venezia e compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio, avvalendosi di un ufficio di supporto istituito ai sensi dell’articolo 90 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>3. Il sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana di Venezia, convoca il consiglio metropolitano di Venezia quando non è previsto il presidente del consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Egli adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.</p>
<p>4. Salvo quanto previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco metropolitano esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Città metropolitana di Venezia.</p>
<p>5. Il sindaco metropolitano può delegare proprie funzioni ad uno o più consiglieri metropolitani.</p>
<p>6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco metropolitano provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Città metropolitana di Venezia presso enti, aziende ed istituzioni.</p>
<p>7. Il sindaco metropolitano nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dallo statuto e dai regolamenti.</p>
<p>8. Il sindaco metropolitano presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.</p>
<p>Art. 8.<br />
(Giunta metropolitana di Venezia)</p>
<p>1. La giunta metropolitana è nominata e presieduta dal sindaco metropolitano, collabora con il sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.</p>
<p>2. La giunta metropolitana compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio metropolitano e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell&#8217;attuazione degli indirizzi generali del consiglio metropolitano; riferisce annualmente al consiglio metropolitano sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.</p>
<p>3. È, altresì, di competenza della giunta metropolitana l&#8217;adozione dei regolamenti sull&#8217;ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio metropolitano.</p>
<p>Art. 9.<br />
(Consiglio metropolitano di Venezia)</p>
<p>1. Il consiglio metropolitano è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Città metropolitana di Venezia ed esercita le competenze individuate dall’articolo 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.</p>
<p>2. Il consiglio metropolitano è composto da quarantacinque membri eletti ogni cinque anni secondo le disposizioni previste dall’articolo 75 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>Art. 10.<br />
(Conferenza dei sindaci dei comuni della Città metropolitana di Venezia)</p>
<p>1. La conferenza dei sindaci dei comuni della Città metropolitana di Venezia è organo di rappresentanza dei comuni.</p>
<p>2. La conferenza è composta da tutti i sindaci dei comuni della Città metropolitana di Venezia e dai presidenti dei municipi del comune di Venezia. Non è ammessa rappresentanza.</p>
<p>3. La conferenza, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può chiedere al consiglio metropolitano che una delibera posta all’ordine del giorno del consiglio sia esaminata, prima della votazione, anche dalla conferenza.</p>
<p>4. Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione della delibera di cui al comma 3 da parte del consiglio alla conferenza, questa può proporre modifiche sulle quali il consiglio metropolitano decide in via definitiva.</p>
<p>5. La conferenza esprime parere obbligatorio e non vincolante, entro il termine di cui al comma 4, sullo statuto della Città metropolitana di Venezia, sul piano territoriale, sul programma delle opere pubbliche e sulle forme di gestione dei servizi pubblici di livello metropolitano.</p>
<p>Art. 11.<br />
(Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia)</p>
<p>1.    E’ istituito il Comitato Istituzionale per la Salvaguardia di Venezia, di seguito denominato “Comitato”, composto dal Sindaco della città metropolitana di Venezia, che lo presiede, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dai Sindaci dei Comuni aderenti alla città metropolitana e da un rappresentante dei restanti Comuni della conterminazione lagunare da un rappresentante del ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, e dei ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali, dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca, dell’economia e finanze.</p>
<p>2. Al Comitato sono demandati:</p>
<p>a)    l’approvazione del Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano e dei relativi programmi di attuazione annuali e triennali, predisposti e redatti dall&#8217;Ufficio di Piano di cui al successivo articolo 12;</p>
<p>b)    la fissazione dell&#8217;ammontare delle risorse finanziarie da mettere a disposizione annualmente, secondo le modalità previste dall’articolo 17, sulla base delle priorità richieste dal Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano e dello stato di attuazione dello stesso.</p>
<p>3.    Il Presidente del Comitato trasmette ogni anno al Parlamento una relazione consuntiva dell&#8217;attività svolta nell’anno precedente e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del Piano Generale degli Interventi.</p>
<p>Art. 12.<br />
(Ufficio per la pianificazione strategica)</p>
<p>1. E’ istituito l’Ufficio per la pianificazione strategica, posto alle dirette dipendenze del sindaco della Città, che elabora il Piano generale degli interventi per la città metropolitana di Venezia.</p>
<p>2. L’Ufficio per la pianificazione strategica è presieduto dal Sindaco della città metropolitana di Venezia o da un suo delegato, il quale provvede con cadenza quadrimestrale a trasmettere una relazione al Comitato sullo stato di avanzamento del Piano Generale degli Interventi. Il presidente assicura l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge; comunica immediatamente i termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze e, in caso di inadempienza, informa il Comitato, il quale entro trenta giorni dispone la sostituzione dell&#8217;ente con un commissario &#8220;ad acta&#8221;.</p>
<p>3. Entro un mese dalla sua costituzione, l’Ufficio per la pianificazione strategica definisce la composizione e adotta un regolamento per il proprio funzionamento.</p>
<p>4. Presso l’Ufficio di cui al comma 1 operano funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione del piano. L’Ufficio svolge le seguenti funzioni:</p>
<p>a) redige e aggiorna periodicamente il Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, anche secondo gli indirizzi del Comitato;<br />
b) gestisce il sistema informativo;<br />
c) verifica la correlazione sistemica del Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano:<br />
1) con tutte le azioni finalizzate a rimuovere le cause del degrado dell&#8217;ambiente lagunare veneziano ed, in particolare, con gli effetti che la realizzazione degli interventi diffusi produce sugli eventi di marea medio-alta a breve e a medio periodo nonché, per le maree eccezionali, sugli interventi alle bocche di porto in vista anche dei cambiamenti climatici in atto soprattutto su scala regionale, tenendo presente le dinamiche di sviluppo compatibile del traffico portuale;<br />
2) con il piano per la prevenzione dell&#8217;inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente versante nella laguna di Venezia redatto dalla regione Veneto e con i piani redatti dall&#8217;autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione di cui all&#8217;articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;<br />
3) con il piano di programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città metropolitana di Venezia e successivi aggiornamenti;<br />
4) con gli interventi finalizzati alla riconversione socio-economica dell&#8217;area veneziana.</p>
<p>Art. 13.<br />
(Statuto della Città metropolitana di Venezia)</p>
<p>1. Lo statuto della Città metropolitana di Venezia è adottato dal consiglio metropolitano nei sei mesi successivi allo svolgimento delle elezioni per la prima costituzione degli organi di governo.</p>
<p>2. Lo statuto, nel rispetto delle leggi statali e regionali, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali della partecipazione popolare e dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.</p>
<p>3. Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del relativo codice, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali della Città metropolitana, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.</p>
<p>4. Lo statuto è deliberato dal consiglio metropolitano con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenere entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.</p>
<p>5. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Veneto, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.</p>
<p>Art. 14.<br />
(Passaggio delle funzioni prefettizie al sindaco metropolitano di Venezia)</p>
<p>1. Il sindaco metropolitano esercita le attribuzioni spettanti all’autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.</p>
<p>2. Il sindaco metropolitano esercita le competenze attribuite al prefetto dall’articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p>
<p>3. Ove il sindaco del comune interessato non adotti i provvedimenti di cui all’articolo 54, comma 10, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco metropolitano provvede in luogo del prefetto, con propria ordinanza.</p>
<p>4. Nei casi di rilevanza metropolitana, le competenze attribuite al prefetto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono esercitate dal sindaco metropolitano.</p>
<p>5. Ai fini dell’esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo e per l’osservanza dei regolamenti metropolitani il sindaco metropolitano si avvale anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.</p>
<p>6. Le altre attribuzioni conferite al prefetto dalla legislazione vigente in materia di pubblica sicurezza sono esercitate, nell’ambito territoriale della Città metropolitana di Venezia, dal questore di Venezia.</p>
<p>7. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci dei comuni della Città metropolitana di Venezia quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.</p>
<p>8. Restano attribuite al prefetto di Venezia le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e di coordinamento dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato.</p>
<p>Art. 15.<br />
(Passaggio delle funzioni del Magistrato alle acque di Venezia al sindaco metropolitano di Venezia)</p>
<p>1. Il sindaco metropolitano esercita le attribuzioni spettanti al Magistrato alle acque di Venezia, previste dalle leggi vigenti. Sono attribuite al sindaco in via esclusiva tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate alle amministrazioni dello Stato.</p>
<p>Art. 16.<br />
(Agenzia metropolitana di trasporti della Città metropolitana di Venezia)</p>
<p>1. Ferme restando le competenze regionali in materia di trasporti, la Città metropolitana di Venezia può istituire un’Agenzia metropolitana dei trasporti alla quale i comuni appartenenti alla Città metropolitana conferiscono le partecipazioni societarie da essi detenute nelle aziende che operano nel settore.</p>
<p>2. Analoghe agenzie possono essere costituite per la gestione integrata di servizi pubblici locali nel rispetto della legislazione nazionale e delle direttive comunitarie.</p>
<p>Art. 17.<br />
(Risorse umane, strumentali e finanziarie)</p>
<p>1. La Città metropolitana di Venezia acquisisce tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie della provincia di Venezia inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>2. Il personale della provincia di Venezia addetto a funzioni devolute ai comuni è trasferito ai comuni stessi per l’esercizio delle medesime funzioni.</p>
<p>3. Con decreto del Ministro dell’interno, sentito il sindaco metropolitano di Venezia, è stabilito il passaggio alla Città metropolitana di Venezia del personale della prefettura – ufficio territoriale del Governo di Venezia addetto a funzioni prefettizie trasferite al sindaco metropolitano ai sensi dell’articolo 14.</p>
<p>Art. 18.<br />
(Finanziamento della Città metropolitana di Venezia)</p>
<p>1. La città metropolitana di Venezia, a norma dell&#8217;articolo 119 della Costituzione, dispone del gettito dei tributi riferibili al proprio territorio.</p>
<p>2. La Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia di Venezia in tutte le entrate ad essa spettanti.</p>
<p>3. Alla Città metropolitana di Venezia è attribuita una aliquota di compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti riscosse nel territorio metropolitano, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il sindaco metropolitano.</p>
<p>4. La città metropolitana di Venezia può istituire imposte e tasse sul turismo.</p>
<p>5. La città metropolitana di Venezia può istituire altresì tributi di scopo per il più adeguato svolgimento delle proprie funzioni.</p>
<p>6. Per garantire l&#8217;equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, la città metropolitana di Venezia può adottare le seguenti apposite misure:</p>
<p>a) conformazione dei servizi resi dalla città metropolitana a costi standard unitari di maggiore efficienza;</p>
<p>b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dalla città metropolitana, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell&#8217;articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell&#8217;articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;</p>
<p>c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla città metropolitana con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;</p>
<p>d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall&#8217;articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico della città metropolitana per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;</p>
<p>e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all&#8217;importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;</p>
<p>f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell’ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d’obbligo a far data dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;</p>
<p>g) maggiorazione della tariffa di cui all’ articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;</p>
<p>h) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell&#8217;ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;</p>
<p>i) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.</p>
<p>7. Gli investimenti per gli interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia di cui alla presente legge vengono fatti rientrare nel capitolo della legge di stabilità di previsione dello stanziamento annuale e triennale volto al finanziamento del Piano Generale degli Interventi.</p>
<p>8. L’ammontare delle somme delle opere, degli incentivi e contributi compresi nel Piano Generale degli Interventi è considerato al di fuori del conteggio dei limiti del patto di stabilità.</p>
<p>9. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge a decorrere dall&#8217;anno 2011, si provvede, per quanto non previsto nella presente legge, mediante le entrate a Bilancio dello Stato relative ad imposte dirette ed indirette, diritti e tasse relative ad attività svolte nell&#8217;ambito del Porto di Venezia, di competenza dello Stato.</p>
<p>Art. 19.<br />
(Incentivi economici).</p>
<p>1. Al fine di favorire gli interventi di cui all’articolo 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare alla città metropolitana di Venezia finanziamenti in conto capitale da utilizzare, fino al limite di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti alla Cassa Depositi e prestiti, comprese le quote degli interessi maturati.</p>
<p>2. Alle piccole e medie imprese che nel triennio 2011- 2013 avviano una nuova attività produttiva nella città metropolitana di Venezia è concesso un credito d’imposta utilizzabile per compensazione di imposte dirette ed indirette, secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>3.  Per favorire l’accesso al credito di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e innovazione, è istituito un Consorzio di garanzia fidi, alimentato con i fondi di cui all’articolo 18. Il Consorzio stipulerà con tutte le banche e gli istituti di credito presenti sul territorio apposita convenzione con garanzia fino all’80 per cento della somma richiesta ed erogata, senza segnalazione in centrale rischi, ad un tasso pari all’Euribor a 6 mesi ridotto di un punto percentuale.</p>
<p>4. Al fine di favorire la nascita di incubatori di imprese che sviluppino la loro attività nei settori ICT, nelle nanotecnologie, nella green economy, il VEGA (Parco Scientifico e tecnologico di Venezia) può accedere alle agevolazioni di cui al precedente comma 3.</p>
<p>5.  In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della città metropolitana di Venezia, nonché nel rispetto della normativa dell&#8217;Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, la regione Veneto con propria legge può, in relazione all&#8217;imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive nell’area metropolitana di Venezia.</p>
<p>Art. 20.<br />
(Riconversione dell&#8217;economia veneziana).</p>
<p>1. Al fine di perseguire le finalità di cui all&#8217;articolo 1, comma 4, lettere c), d) ed e), per favorire la riconversione dell&#8217;economia veneziana alla green economy e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto e dalle direttive comunitarie in materia, è previsto il finanziamento di progetti e di opere, compresi quelli di iniziativa privata, tesi a ridurre o ad azzerare l&#8217;impatto delle emissioni e dei fattori inquinanti dell&#8217;acqua, dell&#8217;aria e del suolo sull&#8217;ambiente lagunare, nonché a sperimentare produzioni a basso impatto ambientale, progetti di infrastrutturazione della città &#8211; compresi gli edifici civili &#8211; con reti in fibra ottica, hot spot wifi. Sono inoltre cofinanziati progetti indirizzati a progetti “Smart cities”, secondo quanto previsto dai programmi UE “Il futuro di Internet” e “Internet of things”.</p>
<p>2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è, altresì, prevista l&#8217;erogazione di finanziamenti da parte della città metropolitana di Venezia, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati alla realizzazione di progetti e di opere, anche di iniziativa di soggetti di diritto privato, destinati all&#8217;implementazione o all&#8217;ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche, produttive e di trasporto nel territorio veneziano.</p>
<p>3. Ai fini dell&#8217;attuazione del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, le relative norme di attuazione, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive in conformità alle norme previste dall&#8217;Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.</p>
<p>Art. 21.<br />
(Porto Marghera).</p>
<p>1. Ferme restando le competenze regionali in materia di bonifiche, è istituita l’Agenzia metropolitana per la riqualificazione di Porto Marghera con l&#8217;obiettivo di favorire l&#8217;economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali riguardanti le attività di analisi di rischio, caratterizzazione del sito e bonifica nonché di promuovere lo sviluppo e la riconversione. L’Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha competenza in via esclusiva in materia di bonifica dei siti contaminati all&#8217;interno della conterminazione lagunare, nel rispetto dei principi generali di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e in deroga alle norme di cui all&#8217;articolo 252 dello stesso decreto legislativo.</p>
<p>2. L’Agenzia è a maggioranza pubblica, con una partecipazione del Comune non inferiore al 51%, nonché della Regione, dell’Autorità Portuale di soggetti privati. Entro un mese dalla sua costituzione, la Giunta della città metropolitana definisce la composizione, l&#8217;organizzazione e il funzionamento dell&#8217;Agenzia.<br />
3. Il direttore dell&#8217;Agenzia è nominato dal Sindaco tra esperti di riconosciuta competenza in materia ambientale, anche estranei all&#8217;amministrazione. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.<br />
4. L&#8217;Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità.<br />
5. Alle spese di funzionamento dell&#8217;Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico della città metropolitana di Venezia da definire in sede di approvazione del bilancio annuale.<br />
6. Entro sei mesi dalla sua costituzione, l’Agenzia elabora un Paino complessivo di sviluppo dell’area Porto Marghera.<br />
7. Gli investimenti per l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza e bonifica sono a carico delle imprese che acquistano le aree, che possono essere vendute solo a fronte di bonifiche effettuate e di una piano industriale redatto sulla base del Piano complessivo di sviluppo di cui al comma 6.<br />
8. Qualora le attività di cui al comma 7 non siano realizzate nei termini previsti dai rispettivi piani industriali, l’Agenzia può imporre ai soggetti inadempienti la bonifica e l’adeguamento ai piani industriali per le aree bonificate, e in mancanza può acquisire all’interesse pubblico le aree.<br />
9. Al fine di favorire l’insediamento di attività produttive legate alla green economy e di centri di ricerca finalizzati alla riconversione ecologica e ad alto contenuto tecnologico, l’Agenzia per la riqualificazione di Portomarghera individua un’area, di dimensioni non inferiori ai cento ettari, dedicata ad ospitare queste attività.</p>
<p>10. Le aziende che si insediano in quest’area hanno la disponibilità gratuita dei terreni per i primi cinque anni dell’insediamento e godono di contributi da definire nei programmi triennali di spesa stabiliti dal Piano generale degli interventi.</p>
<p>11. L’area di Porto Marghera è esclusa dall’elenco dei siti di interesse nazionale ai sensi dell’art.252 del D.Lgs n.152 del 2006 e i relativi fondi sono trasferiti all’Agenzia.</p>
<p>Art. 22.<br />
(Arsenale di Venezia).</p>
<p>1. L’Arsenale è un patrimonio inalienabile e indivisibile della città di Venezia. Le aree e gli insediamenti militari di Venezia sono trasferiti alla città metropolitana di Venezia.</p>
<p>2. La città metropolitana procede al trasferimento in concessione a titolo oneroso ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano legittimamente i compendi immobiliari.</p>
<p>3. Le somme ricavate per effetto della concessione degli immobili saranno esclusivamente impiegate per la gestione e valorizzazione dell’Arsenale.</p>
<p>4. La città metropolitana si dota degli strumenti operativi volti a gestire unitariamente L’Arsenale e a garantirne la conservazione e il recupero fisico e funzionale.</p>
<p>5. L’Arsenale è sottoposto ai normali strumenti urbanistici previsti per l’intera città metropolitana di Venezia.</p>
<p>6. Sono inoltre sdemanializzate e cedute gratuitamente alla città metropolitana di Venezia:<br />
l’Idroscalo G.Miraglia, forte di S.Andrea-Vignole, Arsenale, S. Basilio (aree ex portuali prospicienti il canale della Giudecca, attualmente parzialmente già occupate dall’Università), ex scalo ferroviario a nord della Marittima, ex lavaggio carrozze FF.SS. lungo il canale della Scomenzera lato est, caserma Pepe –Lido, forte Ca’Bianca-Lido, l’arenile del Lido, forte Ca’ Roman-Pellestrina, forte Penzo-Chioggia.</p>
<p>Art. 23.<br />
(La residenza).</p>
<p>1. Le abitazioni realizzate dalla città metropolitana per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), sono esenti da IVA.</p>
<p>2. Il Piano generale degli interventi stabilisce i fondi da assegnare annualmente per la realizzazione delle abitazioni di cui al comma 1.</p>
<p>Art. 24.<br />
(Norme finali)</p>
<p>1. Le disposizioni della presente legge che definiscono l’ordinamento della Città metropolitana di Venezia possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente.</p>
<p>2. All’ordinamento della Città metropolitana di Venezia si applicano, in quanto compatibili e non in contrasto con la presente legge, le disposizioni del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono convocati i comizi elettorali per l’elezione del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano di Venezia.</p>
<p>Art. 25.<br />
(Abrogazioni).</p>
<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti:</p>
<p>a) regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, convertito dalla legge 3 febbraio 1938, n. 168;<br />
b) regio decreto 7 marzo 1938, n. 337;<br />
c) legge 31 marzo 1956, n. 294;<br />
d) legge 20 ottobre 1960, n. 1233;<br />
e) legge 2 marzo 1963, n. 397;<br />
f) legge 5 luglio 1966, n. 526;<br />
g) legge 6 agosto 1966, n. 652;<br />
h) statuto del Consorzio obbligatorio per l&#8217;ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 986;<br />
i) legge 8 marzo 1968, n. 194;<br />
l) legge 24 dicembre 1969, n. 1013;<br />
m) legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni,<br />
n) decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;<br />
o) decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e successive modificazioni;<br />
p) legge 5 agosto 1975, n. 404;<br />
q) decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56;<br />
r) legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni;<br />
s) decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni;<br />
t) legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni;<br />
u) legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni;<br />
v) decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;<br />
z) decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, ad esclusione dell&#8217;articolo 6-bis.</p>
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		<title>Legge speciale per Venezia &#8211; proposta del Sen. Casson</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 22:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ssaturnini</dc:creator>
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		<description><![CDATA[SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI^ LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 2487
d&#8217;iniziativa del Senatore Felice CASSON
Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
RELAZIONE
Onorevoli Senatori! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SENATO DELLA REPUBBLICA</p>
<p>XVI^ LEGISLATURA</p>
<p>DISEGNO DI LEGGE N. 2487<br />
d&#8217;iniziativa del Senatore Felice CASSON</p>
<p>Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna</p>
<p>RELAZIONE</p>
<p>Onorevoli Senatori! &#8211; La salvaguardia di Venezia e del suo ambiente lagunare costituisce ormai da decenni un obiettivo di qualità non solo a livello nazionale, ma addirittura mondiale.</p>
<p>Sono passati quasi cinquant&#8217;anni dalle prime, specifiche e articolate normative, volte alla tutela prioritaria di Venezia e della sua laguna. In particolare, dopo l&#8217;alluvione e l&#8217;acqua alta eccezionali del 1966, che misero a repentaglio città e ambiente lagunare e che colpirono fortemente l&#8217;opinione pubblica internazionale, si è venuto formando un corpus normativo speciale, che mostra però i segni del tempo.<br />
Da allora, infatti, molta acqua è passata sotto ai ponti e un intero ambiente e un&#8217;intera società sono profondamente mutati. Come sono profondamente mutati i suoi abitanti e le attività economiche, imprenditoriali, industriali, sociali e culturali dell&#8217;intero bacino lagunare.</p>
<p>Si impone, pertanto, una rivisitazione anzi una nuova visione normativa, che consenta alla città di Venezia e alla sua laguna di mettersi al passo con i tempi, eliminando intoppi e difficoltà amministrativi e burocratici, pur tenendo sempre presente la necessità di salvaguardare un ambiente umano e naturale particolarmente delicato.<br />
In tale ottica, va innanzitutto superato il centralismo pressoché assoluto della vigente normativa e va riconosciuto il ruolo  fondamentale che in tale materia e settore spetta alle autorità locali, soprattutto in questo periodo storico, in cui si parla molto -alle volte a vanvera-  di federalismo istituzionale e finanziario.</p>
<p>Inoltre, non c&#8217;è dubbio che l&#8217;iter del presente disegno di legge sarà lungo e articolato, necessitando dell&#8217;intervento diretto e accurato, oltre che di tutte le forze politiche, pure delle varie categorie e associazioni, di qualsiasi natura, presenti sul territorio. E ciò proprio al fine di approfondire realmente le vere necessità di Venezia, della sua laguna e dei suoi abitanti, al di fuori e al di là di ogni ottica emergenziale, proponendo politiche della residenza e politiche produttive, che siano al contempo al passo con i tempi e rispettose dell&#8217;uomo e del suo ambiente.</p>
<p>Per quanto concerne la parte finanziaria, si segnala che per la realizzazione degli interventi è stata predisposta una copertura che coniuga  contemporaneamente una visione di rigore nella gestione dei conti pubblici con la possibilità di effettuare interventi per lo sviluppo dei territori. Parte delle risorse necessarie alla realizzazione del Piano Generale degli Interventi sono recuperate infatti tramite la riduzione di spese inutili e sprechi della pubblica amministrazione.</p>
<p>Per la restante parte, sono recuperate attraverso le entrate a bilancio dello Stato (dazi e IVA) derivanti da attività svolte all&#8217;interno del porto di Venezia.</p>
<p>DISEGNO DI LEGGE</p>
<p>ART. 1</p>
<p>(Finalità ed obiettivi)</p>
<p>1. La Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna è dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale. La Repubblica ne garantisce la salvaguardia naturale e ambientale, la valorizzazione artistica, storica, archeologica, e promuove lo sviluppo sociale ed economico della città di Venezia e del suo complesso sistema lagunare; ne tutela in particolare l&#8217;equilibrio idraulico, fisico e morfologico, rimuovendo le cause dei dissesti idrogeologici e del degrado esistenti; ne risana e preserva l’ambiente<br />
dall’inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, favorendo la vitalità socioeconomica dell’area nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati nell’agenda 21 e nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia ambientale.</p>
<p>2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante il Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano. Tale Piano è sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio, al Dls 152/2006 e successive modificazioni, al fine di valutare preventivamente la sostenibilità ambientale degli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei delle diverse azioni<br />
programmate.</p>
<p>3. Il Piano Generale degli Interventi prevede direttive, indirizzi, prescrizioni, piani e programmi settoriali ed interventi, concernenti:</p>
<p>a) il riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna, per contrastare il processo erosivo e la perdita di sedimenti fini nello scambio mare-laguna;</p>
<p>b) la riduzione dei livelli di marea in laguna, per porre al riparo tutti gli insediamenti urbani dalle acque alte attraverso:</p>
<p>- interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto;</p>
<p>- interventi integrati per insulae e di innalzamento delle parti più basse dei centri storici e delle isole dell’estuario, da ottenere in connessione con i programmi di manutenzione urbana;</p>
<p>c) l’apertura all’espansione delle maree delle valli da pesca, le quali, anche se in concessione, appartengono dall&#8217;origine al bacino demaniale marittimo costituente la laguna di Venezia, ai sensi dell&#8217;art. 28 del codice della navigazione e dell&#8217;art. 822 del codice civile;</p>
<p>d) la tutela e la valorizzazione del paesaggio lagunare;</p>
<p>e) il risanamento delle acque della laguna e del bacino idrografico direttamente sversanti nel corpo idrico ricettore lagunare;</p>
<p>f) gli interventi per la manutenzione delle città di Venezia e di Chioggia e per la rivitalizzazione socio-economica dell’area veneziana, secondo gli interventi e le indicazioni di cui successivi commi 5 e 6;</p>
<p>g) programmi per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico-architettonico mobiliare e immobiliare pubblico delle città della laguna di Venezia;</p>
<p>h) un piano della mobilità e della accessibilità alla città storica di Venezia dall’intero comprensorio dell’area veneziana;</p>
<p>i) un piano di bonifica e recupero dei siti inquinati, localizzati nel SIN e nell’ambito della laguna, nonchè nel sistema ambientale delle gronde lagunari individuato nel PALAV;</p>
<p>j) un piano per la riconversione e lo sviluppo dell&#8217;area di Porto Marghera, che preveda altresì una sua gestione unitaria, con garanzia preliminare dei posti di lavoro e della sicurezza ambientale e dei cittadini;</p>
<p>k) un piano per la produzione e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate  nei processi produttivi e per i fabbisogni civili, privilegiando le fonti pulite e rinnovabili ed escludendo il ricorso all&#8217;energia nucleare;</p>
<p>l) un piano per la nautica da diporto per natanti-imbarcazioni compatibili con la tutela della laguna di Venezia ;</p>
<p>m) il riconoscimento della laguna di Venezia come area di rilievo internazionale ai  sensi della convenzione relativa alle zone umide d&#8217;importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1974, resa esecutiva con DPR 13 marzo 1976 n. 448.</p>
<p>4. Il Piano Generale degli Interventi viene redatto, per quanto riguarda i punti da a) ad e) del precedente comma 3, tenendo conto delle direttive e degli indirizzi del Piano di Gestione  del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali istituito con il Dlgs 152/2006.</p>
<p>5. Il ripopolamento residenziale nelle città e nelle isole delle città di Venezia e Chioggia,  considerate le loro particolari condizioni storico-culturali, fisiche-strutturali ed  economiche, è perseguito attraverso interventi integrati di manutenzione urbana, volti ad  assicurare:</p>
<p>a) il risanamento igienico ed edilizio, mediante scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria con messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle parti basse della città, realizzazione di un completo piano sicurezza antincendio;</p>
<p>b) manutenzione, restauro, ristrutturazione, nuova edificazione ed acquisizione di immobili da destinare al mantenimento ed allo sviluppo della residenzialità, dei servizi pubblici e delle attività socio-economiche negli insediamenti lagunari;</p>
<p>c) interventi da realizzare, previa convenzione con i Comuni di Venezia, di Cavallino e di Chioggia, sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali aziende sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, fondazioni, enti religiosi e culturali, università;</p>
<p>d) assegnazione di contributi da parte dei Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino per l’esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare residenziale privato;</p>
<p>e) assegnazione di contributi per l’acquisto della prima casa di abitazione;</p>
<p>f) occupazione temporanea di immobili privati non utilizzati;</p>
<p>g) restauro e ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico ed artistico destinati all’uso pubblico, previa convenzione con i comuni di appartenenza;</p>
<p>h) provvedimenti di tutela e salvaguardia dell’uso degli immobili per abitazioni ad uso esclusivamente residenziale, anche in deroga a normative nazionali e regionali;</p>
<p>i) provvedimenti per ridurre il moto ondoso ed assegnazione di contributi per l’adeguamento delle caratteristiche delle carene dei natanti e degli organi di propulsione meccanica;</p>
<p>l) una gestione della sanità dedicata e circoscritta a Venezia, a Chioggia ed alle isole della laguna.</p>
<p>6. La rivitalizzazione socio-economica della città di Venezia, al fine di contribuire ad assicurare una nuova fase dello sviluppo economico del territorio veneziano, impostata su prospettive occupazionali e migliore qualità del lavoro, nonché sui principi di compatibilità ambientale nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia, è perseguita attraverso:</p>
<p>a) acquisizione ed urbanizzazione primaria e secondaria da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di aree site nei propri confini comunali da destinare ad insediamenti produttivi ed altre attività socio-economiche;</p>
<p>b) il governo del turismo attraverso la promozione e lo sviluppo di un turismo consapevole e di qualità, la organizzazione ed il controllo dei flussi, il miglioramento dell’offerta e dei servizi;</p>
<p>c) la promozione e la valorizzazione delle istituzioni e del patrimonio culturale, della ricerca e della produzione scientifica, anche con la creazione di centri di eccellenza di carattere internazionale;</p>
<p>d) contributi/incentivi per la riconversione ecologica o per l’insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico per quelle aziende o sistemi di aziende pubbliche e private localizzati o che si impegnino a localizzarsi nel territorio comunale;</p>
<p>e) interventi a supporto di un&#8217;industria avanzata, legata alla green economy, che  favorisca l&#8217;integrazione con il settore terziario e con la logistica di trasformazione;</p>
<p>f) contributi/incentivi per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività portuali, intermodali e cantieristiche dell’area veneziana;</p>
<p>g) l’istituzione del Parco Nazionale della Laguna di Venezia, nell&#8217;ambito degli indirizzi e delle direttive del Piano Generale degli Interventi.</p>
<p>7. Il Piano Generale degli Interventi è elaborato per un arco di tempo di dieci anni, con programmi<br />
triennali di spesa annualmente aggiornati ed assicurati dalle norme e dalla copertura finanziaria di cui ai  successivi articoli 10 e 11. Il Piano prevede un fondo per studi e ricerche. Il Piano viene redatto entro un anno dalla data di approvazione della presente legge.</p>
<p>ART. 2</p>
<p>(comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia)</p>
<p>1. E’ istituito il Comitato Istituzionale per la Salvaguardia di Venezia, di seguito denominato “Comitato”, composto dal Ministro dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare, che lo presiede, e dai ministri dei trasporti, della cultura, della ricerca scientifica, dell’economia e finanze, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dai Sindaci dei Comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino e da<br />
un rappresentante dei restanti Comuni della conterminazione lagunare.</p>
<p>2. Al Comitato sono demandati:</p>
<p>a) l’approvazione del Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano e  dei relativi programmi di attuazione annuali e triennali, predisposti e redatti  dall&#8217;Ufficio di Piano di cui al successivo articolo 3;</p>
<p>b) la fissazione dell&#8217;ammontare delle risorse finanziarie da mettere a disposizione  annualmente, attraverso la legge finanziaria, sulla base delle priorità richieste dal Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano e dello stato di  attuazione dello stesso;</p>
<p>c) l’approvazione della composizione dell’Ufficio di Piano.</p>
<p>3. I componenti del Comitato Istituzionale di cui al comma 1, qualora non facciano già parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali ( futuro Distretto Idrografico ), ne integrano la composizione per tutte le decisioni riguardanti i punti da a) ad e) del comma 3 dell’articolo 1.</p>
<p>4. Il Presidente del Comitato trasmette ogni anno al Parlamento una relazione consuntiva dell&#8217;attività<br />
svolta nell’anno precedente e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del Piano Generale degli  Interventi. Le competenti commissioni parlamentari di merito esprimono parere da rendere entro venti giorni  dall’assegnazione e, comunque, prima della data di presentazione del disegno di legge finanziaria annuale. Nella relazione consuntiva e nel parere delle commissioni, vengono in particolare analizzati gli eventuali ritardi o le difficoltà riscontrati e vengono individuate le misure da adottare per superarli.</p>
<p>5. Nel periodo transitorio, che va dalla data di promulgazione della presente legge alla data di approvazione del Pano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano, il Comitato provvede alla fissazione di risorse finanziarie, da erogare ai sensi dei successivi articoli 10 e 11, per interventi prioritari ed urgenti riscontrabili all’interno del Piano di cui al precedente art. 1 comma 3.</p>
<p>ART. 3</p>
<p>(Ufficio di Piano)</p>
<p>1. E’ istituito l’Ufficio di Piano con sede presso il Comune di Venezia. Esso:</p>
<p>a) redige, monitora ed aggiorna il Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano;</p>
<p>b) gestisce il sistema informativo;</p>
<p>c) trasferisce i dati e le elaborazioni ai comuni di Venezia, di Chioggia, di Cavallino e di quelli della gronda lagunare, che provvedono all’informazione alla cittadinanza in un quadro di democrazia partecipata;</p>
<p>d) verifica la correlazione sistemica del Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano:</p>
<p>- con tutte le azioni finalizzate a rimuovere le cause del degrado dell’ambiente lagunare veneziano ed, in particolare, con gli effetti che la realizzazione degli interventi diffusi produce sull’inversione del processo erosivo della laguna e sugli eventi di marea medio-alta a breve e medio periodo nonché, per le maree eccezionali, sugli interventi alle bocche di porto, in vista anche dei cambiamenti climatici in atto soprattutto su scala regionale, tenendo presente le dinamiche di sviluppo compatibile del traffico portuale;</p>
<p>- con il piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente versante nella laguna di Venezia redatto dalla Regione Veneto e con i Piani redatti dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione di cui all’art. 12 della legge 18 maggio 1989 n° 183 ( in futuro distretto idrografico delle Alpi Orientali);</p>
<p>- con il Piano Programma degli interventi di manutenzione urbana e di rivitalizzazione socio-economica della città di Venezia e dell’area veneziana di cui ai commi 5 e 6 dell’art .1;</p>
<p>e) ha competenza in via esclusiva in materia di bonifica dei siti contaminati all&#8217;interno della conterminazione lagunare, in applicazione delle norme di cui  all&#8217;articolo 239 n. 2 lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e in deroga a quelle di cui all&#8217;articolo 252 dello stesso decreto legislativo;</p>
<p>f) fissa i termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze.</p>
<p>2. L’Ufficio di Piano è composto da tecnici di comprovata esperienza, provenienti dagli organici delle amministrazioni di seguito indicate e sono rispettivamente designati, uno per ogni ente:</p>
<p>dal Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare;</p>
<p>dal Ministro per i beni e le attività culturali;</p>
<p>dal Ministro della ricerca scientifica;</p>
<p>dal Ministro dei trasporti e delle infrastrutture</p>
<p>dal Presidente della Giunta regionale del Veneto;</p>
<p>dal Sindaco del Comune di Venezia</p>
<p>dal Sindaco del Comune di Chioggia;</p>
<p>dal Sindaco del Comune di Cavallino;</p>
<p>dall’ Autorità Portuale di Venezia;</p>
<p>dall’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta- Bacchiglione di cui al D.P.C.M. 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n° 203 del 31 agosto 1989.</p>
<p>3. I membri vengono nominati con D.P.C.M., entro sessanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>4. L’Ufficio di Piano è presieduto dal Sindaco del Comune di Venezia o da un suo delegato, il quale provvede con cadenza quadrimestrale a trasmettere una relazione al Comitato sullo stato di avanzamento del Piano Generale degli Interventi. Il presidente assicura l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge; comunica immediatamente i termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze e, in caso di inadempienza, informa il Comitato di cui all&#8217;art. 2 della presente legge, il quale entro trenta giorni<br />
dispone la sostituzione dell&#8217;ente con un commissario &#8220;ad acta&#8221;.</p>
<p>5. L’Ufficio di Piano è diretto da un coordinatore di grado dirigenziale di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge. E’ nominato dal Ministro dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Sindaco del Comune di Venezia e con il Presidente della Giunta regionale veneta, e svolge inoltre funzioni di segretario del Comitato.</p>
<p>6. L’Ufficio di Piano per la sua attività si avvale di personale di ruolo comandato dalle amministrazioni rappresentate, privilegiando competenze già presenti e funzionali ai contenuti del Piano Generale degli Interventi. Esso può avvalersi, per comprovato motivo e in assenza di specifiche competenze all&#8217;interno delle amministrazioni rappresentate, di esperti anche esterni alla pubblica amministrazione.<br />
Il finanziamento dell’Ufficio di Piano è garantito dalle risorse provenienti dalla voce studi e ricerche di cui al precedente articolo 1, comma 7.</p>
<p>7. Entro un mese dalla nomina dei suoi membri, l’Ufficio di Piano definisce la pianta organica e adotta un regolamento per il proprio funzionamento.</p>
<p>ART. 4</p>
<p>( trasferimento di funzioni al sindaco e al consiglio comunale di Venezia)</p>
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, apposito decreto legislativo di modifica della legge 5 maggio 1907 e successive modificazioni e delle norme attinenti alla navigazione marittima in laguna, per il trasferimento al comune di Venezia, nella persona del suo sindaco, in qualità di presidente dell&#8217;Ufficio di Piano di cui all&#8217;articolo 3 della presente legge,  delle funzioni e delle competenze sulle acque della laguna di Venezia appartenenti attualmente al Magistrato alle Acque di Venezia.</p>
<p>2. Il decreto legislativo regolamenterà il trasferimento delle funzioni e degli uffici del Magistrato alle acque di Venezia al Sindaco di Venezia, in qualità di presidente dell&#8217;Ufficio di Piano, con particolare riferimento alle funzioni svolte dall&#8217;Ufficio Salvaguardia di Venezia e dalla sua sezione di Vigilanza Lagunare, dall&#8217;Ufficio Tecnico del Magistrato alle Acque, dall&#8217;Ufficio Tecnico per l&#8217;Antinquinamento<br />
della laguna di Venezia, dal Centro Sperimentale per modelli idraulici e dal suo Servizio Informativo, garantendo ai nuovi uffici adeguata autonomia e capacità finanziaria.</p>
<p>3. Rimangono ferme le competenze del Magistrato alle Acque per i canali portuali e per le altre sue attribuzioni.</p>
<p>4. In ogni caso, è trasferita al comune di Venezia la competenza sul bacino di San Marco e sul canale della Giudecca, per i quali ogni regolamentazione, limitazione o interdizione del traffico è attribuita al Consiglio Comunale di Venezia.</p>
<p>ART. 5</p>
<p>( norme di attuazione )</p>
<p>1. Gli investimenti per il sistema MOSE vengono fatti rientrare nel capitolo della legge finanziaria di previsione dello stanziamento annuale e triennale indifferenziato volto al finanziamento del Piano Generale degli Interventi.</p>
<p>2. Per l’attuazione delle opere previste nel Piano Generale degli Interventi si applicano le disposizioni previste dalla normativa in materia di lavori pubblici. Per l’attuazione dell’abrogazione stabilita dalla legge 31 maggio 1995 n. 206 all’art. 6 bis della concessione unica istituita in base agli art. 3 e 4 della legge 29 novembre 1994 n. 798, il governo è delegato a disciplinare, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto, inclusa la convenzione a prezzo chiuso rep. 8067 dell&#8217;11 maggio 2005, e comunque sorti anteriormente al 31 luglio 2010.</p>
<p>3. Gli interventi di lavori pubblici facenti parte del Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano finanziati con la presente legge sono esenti da IVA.</p>
<p>4. L’ammontare delle somme delle opere , degli incentivi e contributi compresi nel Piano Generale degli Interventi di cui all’art.1 comma 3 sono considerati al di fuori del conteggio dei limiti del patto di stabilità.</p>
<p>5. A salvaguardia della morfologia lagunare, sono previsti interventi finalizzati alla mitigazione dei processi di risospensione dei sedimenti dei bassifondi della laguna ed alla  reintroduzione di acque dolci e di sedimenti di origine fluviale. (Art. 1 comma 3 lettera a).</p>
<p>6. Nell’ambito degli interventi alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea, vanno introdotte misure, di qualsiasi tipo, anche ad integrazione-variazione del progetto sistema Mose, volte a rendere gli interventi alle bocche di porto corrispondenti ai principi di sperimentalità, reversibilità e gradualità, congrui rispetto alla variazione dei livelli delle maree medio-alte. In tempi successivi, possono essere previsti progetti a medio e lungo termine conseguenti e sostenibili rispetto al principio di precauzione, rapportati alla previsione dell’aumento del livello dei mari ( art. 1 comma 3 lettera b ).</p>
<p>7. Nell’ambito delle azioni volte alla ricostruzione demografica e sociale che contrasti e inverta l’esodo della popolazione residente di Venezia insulare e delle isole della laguna, le competenti amministrazioni comunali, nei propri strumenti di pianificazione, possono regolamentare le destinazioni d’uso degli immobili censiti come residenza, anche in deroga a leggi nazionali e regionali vigenti (art. 1 comma 5).<br />
Nell’ambito delle assegnazioni di edilizia residenziale finanziata con fondi di legge speciale, sulla base di criteri fissati da deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, viene prevista la priorità a favore dei soggetti colpiti da provvedimenti esecutivi di rilascio; vanno inoltre previste adeguate percentuali per giovani coppie e single.<br />
I Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti sono autorizzati, in deroga alla normativa sugli appalti di servizi di cui al decreto legislativo 163\2006, ad affidare a cooperative costituite al 90% da cittadini residenti la gestione dei servizi di carattere prevalentemente locale, attribuendo a dette cooperative il diritto di prelazione sulll’esecuzione di detti servizi fino al limite di 300.000 euro.</p>
<p>8 Il progetto integrato rii, ridefinito dall’accordo di programma sottoscritto il 3 agosto 1993, ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 139, ed il programma attuativo degli interventi integrati per il risanamento igienico-edilizio della città di Venezia e delle isole della laguna sono parte integrante del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. Tutti i canali interni comprensivi dei marginamenti esterni della città di Venezia diventano di competenza del comune di Venezia ai sensi dei precedenti articolo 4 e articolo 1 comma 5 lettera a).</p>
<p>9. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo finanziati con la legge speciale in Venezia insulare, nelle isole della laguna, nel centro storico di Chioggia e nel territorio entro la conterminazione lagunare del comune di Cavallino, riguardano gli edifici ed i complessi di interesse monumentale, storico ed artistico d’uso pubblico individuati ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 settembre 1973 n. 791 (art.1 comma 5 lettera b).<br />
Per il perseguimento degli obiettivi previsti all’art.1 comma 5 lettera c, le priorità programmatiche sono disciplinate da apposite deliberazioni dei rispettivi consigli comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino, che recepiscono la declaratoria dell’art. 11 della legge 29 novembre 1984 n. 798.<br />
I proprietari di un immobile ad uso residenziale, che risulti inutilizzato da almeno 4 anni senza giusta causa, sono tenuti a versare al comune di Venezia l’imposta sui fabbricati calcolata sulla base catastale aggiornata, aumentata almeno 5 volte per ciascun anno di inutilizzo, nonché una addizionale sull’imposta del reddito pari al 5%. Il mancato pagamento delle imposte suddette costituisce privilegio legale di primo grado sull’immobile. A tutela del proprietario il comune, effettuati accertamenti ritenuti opportuni, notifica e trascrive atto di diffida per l’immediato utilizzo dell’immobile.<br />
Per i contratti stipulati per l’acquisto della prima casa di abitazione nei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti e per i contratti stipulati per la vendita a detti comuni di immobili destinati alla residenza, i trasferimenti sono esenti dall’imposta di registro, di diritti catastali e delle imposte ipotecarie, e i diritti notarili sono ridotti della metà. Nell’ambito delle azioni volte alla incentivazione della residenza nel centro storico e nelle isole della laguna è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di alienare immobili con  destinazione ad uso residenziale.  Rimangono in vigore gli articoli 9 secondo comma (prelazione del comune nelle compravendite di immobili notificati ), 10 ( avviso preventivo al Comune delle compravendite ), 19 (riduzione del prezzo del metano per le vetrerie dell’isola di Murano) della legge 29 novembre 1984 n.798.</p>
<p>10. La Regione Veneto verifica il rispetto dell&#8217;obbligo da parte dell’ASL 12 di provvedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione di un bilancio della gestione amministrativa di Venezia insulare ed isole della laguna separato da quello di Mestre terraferma, adattando gli standard della spedalità e della assistenza territoriale riconoscendo la specificità lagunare (art.1 comma 5 lettera j).</p>
<p>11. Per gli incentivi alle aziende o alle infrastrutture di cui all’art.1 comma 6 lettere d-e, le amministrazioni comunali hanno facoltà di applicare, sentito il ministro delle finanze, imposte inferiori all’aliquota applicata in Italia ( fiscalità di vantaggio ).<br />
Gli incentivi ai privati sono assegnati dai comuni interessati a seguito di bando, sulla base di progetti finalizzati alla realizzazione di programmi valutati favorevolmente dai rispettivi consigli comunali .</p>
<p>12. Per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali pubblici di cui all’art. 1 comma 6 lettera g, il<br />
piano contenente le priorità viene vidimato dal Sovrintendente il polo museale veneziano e dal Sovrintendente ai<br />
Beni Architettonici e Paesaggistici e redatto entro 6 mesi dalla data di  promulgazione della presente legge.</p>
<p>13. In riferimento alle attività portuali, nelle operazioni di scavo dei canali portuali la quota dei fondali deve essere correlata alla dinamica dell’inversione del processo erosivo, di dissesto e degrado dell’intero bacino lagunare ( art. 1 comma 6 lettera e ).</p>
<p>14. Nell&#8217;ambito del piano della mobilità del territorio veneziano, all&#8217;interno della conterminazione lagunare, per evitare sconvolgimenti degli equilibri idrogeologici di sedimenti consolidati,morfologie, falde acquifere e altri fluidi liquidi o gassosi, non possono essere eseguite operazioni di scavo al di sotto dello specchio acqueo lagunare per la posa di condotte adibite al trasporto di persone e merci; tale trasporto dovrà essere organizzato con modaltà e mezzi di trasporto ad alta e qualificata tecnologia, adeguata, compatibile a breve e sostenibile a lungo termine nell&#8217;ambente lagunare. Detto piano recepisce le deliberazioni del Consiglio Comunale di Venezia sulla regolamentazione dei flussi turistici, che indica un numero massimo sostenibile di visitatori per Venezia insulare e differenzia la mobilità turistica, che non deve però prevedere tempi e percorsi più veloci rispetto a quelli previsti per residenti e lavoratori pendolari.</p>
<p>15. Nella redazione del piano per l’area di Porto Marghera di cui all’art. 1 comma 3 lettera j) della presente legge, vanno previsti:</p>
<p>-la messa al bando dei cicli produttivi di materie prime, prodotti intermedi e prodotti finali classificati nelle categorie dei prodotti cancerogeni genotossici, seguendo il prioritario criterio del principio di precauzione;</p>
<p>-la messa al bando dei cicli produttivi e stoccaggi rientranti nelle previsioni delle direttive &#8220;Seveso&#8221;;</p>
<p>-la definizione dei tempi per la dismissione degli impianti non più compatibili con l’ecosistema lagunare e con la sicurezza di cittadini e lavoratori, nonché per l’adeguamento degli impianti esistenti ai criteri di qualità ambientale perseguiti dalla presente legge;</p>
<p>-l’individuazione di un’area ecologicamente attrezzata, in cui privilegiare azioni, metodologie e tecnologie miranti alla riduzione di rifiuti, potenziando al massimo selezione, recupero e loro utilizzo e tendenti ad agevolare la bonifica, il restauro e la difesa del territorio;</p>
<p>-preliminari e inderogabili provvedimenti e forme di garanzie economiche per tutti i lavoratori coinvolti nella chiusura o ristrutturazione dei cicli produttivi, fino al loro reinserimento in attività di società o enti nell’area industriale veneziana, mediante il ricorso ad accordi tra enti pubblici e privati giuridicamente vincolanti;</p>
<p>-l’Interesse Pubblico Generale nella realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e sviluppo economico e produttivo.</p>
<p>16. Per tutte le aree inquinate comprese nei Siti di Interesse Nazionale ( SIN ) e facenti parte del territorio comunale di Venezia e della gronda lagunare individuata nel PALAV, in applicazione della norma generale di cui all’art. 239 n2 lettera B) decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e in deroga all’art. 252 nnr 4,5,6,7,8 del medesimo decreto, la titolarità delle procedure e delle autorizzazioni per bonifiche e/o messe in sicurezza previste dal titolo quinto del decreto legislativo 3 aprile 2006 nr. 152 è attribuita in via esclusiva all&#8217;Ufficio di Piano di cui all&#8217;articolo 3 della presente legge.<br />
L&#8217;autorizzazione del progetto di bonifica e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all&#8217;esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.<br />
Se il progetto di bonifica prevede la realizzazione di opere sottoposte alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, l&#8217;approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.<br />
La proprietà dei siti inquinati che provvede ad avviare le operazioni di bonifica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con oneri a proprio carico beneficia della defiscalizzazione dei costi della bonifica dagli oneri fiscali dovuti a qualsiasi titolo allo Stato o alla Regione. Tali benefici valgono anche a favore delle società dalla medesima controllate prima dell’acquisizione dell’area.<br />
I Piani Urbanistici Attuativi per poter essere approvati devono indicare le destinazioni d’uso specifiche ed aver ottenuto l’approvazione del progetto di bonifica dell’area inquinata. I permessi di costruzione possono essere rilasciati solo dopo l’attuazione del progetto di bonifica.</p>
<p>17. Il Piano per la nautica di diporto ( art. 1 comma 3 lettera l ) individua la localizzazione e la soglia limite dei posti di ormeggio e in darsena per natanti-imbarcazioni compatibili con la tutela della laguna di Venezia, riconfigura il confine del Polo Nautico previsto dal PTCP adottato, escludendo l’ambito di arenile e mare prospiciente il Lido e Pellestrina e Murano, prescrive regole per la destinazione delle darsene e degli approdi a natanti di specifiche dimensioni, caratteristiche e potenza di motore.</p>
<p>18. All’elenco di cui al comma 1 dell’art. 34 della legge sulle aree protette del 6 dicembre 1991 n.394 è aggiunta la voce:</p>
<p>g) Laguna di Venezia. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro<br />
dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, su proposta dell&#8217;Ufficio di Piano, provvede alla<br />
delimitazione territoriale del Parco nazionale della Laguna di Venezia, la cui direzione e gestione è affidata alle competenze dell&#8217;Ufficio di Piano.</p>
<p>19. Per i finanziamenti tramite la B.E.I. viene istituita una contabilità speciale presso la Banca d’Italia con l’obbligo di una rendicontazione semestrale alla Tesoreria Provinciale dello Stato ed alla Corte dei Conti.</p>
<p>ART. 6</p>
<p>(delega al governo in materia di circolazione acquea del traffico)</p>
<p>Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge, secondo i principi e criteri direttivi di seguito indicati, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell’ambito della laguna di Venezia, che persegua i seguenti obiettivi:</p>
<p>1. il coordinamento e la disciplina di ogni tipo di traffico, con l’individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi, in conformità con quanto prescritto dal precedente articolo 4;</p>
<p>2. l’individuazione di un sistema di rilevamento dei natanti, al fine di garantire il controllo e la sicurezza della navigazione;</p>
<p>3. una disciplina delle materie inerenti i requisiti, i titoli professionali e le patenti, necessari per l’esercizio dei servizi di linea e non di linea e, in generale, per la conduzione dei mezzi;</p>
<p>4. una disciplina del sistema sanzionatorio, con particolare riferimento ad un sistema che privilegi le sanzioni di ordine amministrativo rispetto a quello di carattere penale, nonché la validità, a fini sanzionatori, di infrazioni riscontrate attraverso sistemi satellitari o similari;</p>
<p>5. una definizione delle norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti.</p>
<p>ART. 7</p>
<p>(cessioni demaniali)</p>
<p>1. Per le finalità di cui all’art. 1 comma 3 lettera f), le sottoelencate aree vengono sdemanializzate e cedute gratuitamente ai comuni di Venezia e Chioggia: Idroscalo G.Miraglia, forte di S.Andrea-Vignole, Arsenale, S. Basilio (aree ex portuali prospicienti il canale della Giudecca, attualmente parzialmente già occupate dall’Università), ex scalo ferroviario a nord della Marittima, ex lavaggio carrozze FF.SS. lungo il canale della Scomenzera lato est, caserma Pepe –Lido, forte Ca’Bianca-Lido, forte Malamocco-Lido, tutto l’arenile del Lido, forte Ca’ Roman-Pellestrina, forte Penzo-Chioggia.</p>
<p>2. I progetti di utilizzo possono essere presentati anche in collaborazione con soggetti di diritto privato o pubblico scelti attraverso gara ad evidenza pubblica.</p>
<p>3. I progetti devono essere corredati da adeguata strumentazione urbanistica e del piano finanziario.</p>
<p>4. Il Comitato approva i progetti, le amministrazioni provvedono, conseguentemente entro e non oltre 3 mesi dalla data di approvazione, a concedere il bene al soggetto aggiudicatario della gara di cui al punto 2, in regime di concessione, per un tempo necessario a remunerare il capitale investito nella realizzazione del progetto stesso.</p>
<p>4. Per i beni demaniali loro concessi le amministrazioni comunali di Venezia e Chioggia hanno la facoltà di prevedere la concessione della gestione a soggetti terzi.</p>
<p>5. L’amministrazione comunale di Venezia ha la facoltà di rivedere, anche con potere di revoca, eventuali concessioni esistenti sulle aree suddette del proprio territorio, tenendo in debita considerazione eventuali atti adottati, effetti prodotti e rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di promulgazione della presente legge.</p>
<p>ART. 8</p>
<p>( commissione di salvaguardia )</p>
<p>1. La commissione di salvaguardia di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1973 n. 171 e all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 360 esprime i propri pareri vincolanti per le autorizzazioni edilizie e per i Piani negli ambiti territoriali di competenza e per i settori di intervento sino al momento in cui vengono approvati i piani regolatori ( o PAT ) comunali, il nuovo piano regolatore del Porto, il piano regolatore Aeroportuale, il piano morfologico della laguna, il piano di bacino ed il piano di assetto<br />
idrogeologico del bacino scolante in adeguamento al PALAV.</p>
<p>2. Successivamente, la Commissione di Salvaguardia esprime i pareri paesaggistici ai sensi del Codice del Paesaggio nell’ambito della conterminazione lagunare.</p>
<p>3. La Commissione per la Salvaguardia, di cui al comma 1, è composta da:</p>
<p>a) il Presidente della Regione che la presiede;</p>
<p>b) un rappresentante dell’Unesco;</p>
<p>c) un rappresentante del Ministero dell’Ambiente, tutela del territorio e del mare;</p>
<p>d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p>
<p>e) un rappresentante del C N R- Ministero della Ricerca Scientifica</p>
<p>f) il Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici;</p>
<p>g) il Soprintendente al Polo Museale;</p>
<p>h) il Direttore-coordinatore dell’Ufficio di Piano;</p>
<p>i) il rappresentante dell’AULSS competente;</p>
<p>j) tre rappresentanti della Regione Veneto eletti dal Consiglio con voto limitato a due;</p>
<p>k) un rappresentante della Provincia di Venezia;</p>
<p>l) tre rappresentanti del Comune di Venezia eletti dal Consiglio con voto limitato a due;</p>
<p>m) due rappresentanti degli altri comuni di gronda eletti dai sindaci con voto limitato;</p>
<p>n) un rappresentante dei Vigili del fuoco del Comando di Venezia;</p>
<p>ART. 9</p>
<p>L’area relativa al distretto idrografico delle Alpi Orientali è dichiarata Area Denuclearizzata.</p>
<p>ART. 10</p>
<p>(Finanziamento delle opere)</p>
<p>1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 2 miliardi di euro a decorrere dall&#8217;anno 2011, si provvede mediante le entrate a Bilancio dello Stato relative ad imposte dirette ed indirette, diritti e tasse relative ad attività svolte nell&#8217;ambito del Porto di Venezia, di competenza dello Stato.</p>
<p>2. Le somme di cui al comma 1, sono assegnate annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno a decorrere dall&#8217;anno 2011, al Fondo per l&#8217;attuazione del Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano, istituito presso il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, e vincolate all&#8217;attuazione degli interventi del Piano Generale di cui all&#8217;articolo 1.<br />
Al comune di Chioggia, per le finalità di cui alla presente legge, viene assegnato almeno il 12% delle risorse attribuite al comune di Venezia.</p>
<p>3. Le somme di cui al comma 1, lettera a), qualora inferiori ad 2 miliardi di euro, sono integrate annualmente, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di cui all&#8217;articolo 11.</p>
<p>ART. 11</p>
<p>(Copertura finanziaria)</p>
<p>1. Ai maggiori oneri di cui all&#8217;articolo 10, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall&#8217;anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 2 a 5.</p>
<p>2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011, 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni 2011, 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1 per cento. A decorrere dall&#8217;anno 2014, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente  registrata nel conto Consuntivo dell&#8217;anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell&#8217;incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all&#8217;Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.</p>
<p>3. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 2, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all&#8217;articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l&#8217;invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all&#8217;articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l&#8217;utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.</p>
<p>4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».</p>
<p>ART. 12</p>
<p>Sono abrogate tutte le norme anche speciali in contrasto con la presente legge.</p>
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		<title>Proposta di una nuova Legge Speciale per Venezia</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ssaturnini</dc:creator>
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		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[porto marghera]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l&#8217;Innovazione Renato Brunetta ha consegnato al sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e ai rappresentanti del Comune di Cavallino, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l&#8217;Innovazione Renato Brunetta ha consegnato al sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e ai rappresentanti del Comune di Cavallino, del Comune di Chioggia, della Provincia di Venezia e della Regione Veneto la bozza della nuova Legge Speciale per Venezia.</p>
<p><a href="http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/ottobre/16102010---brunetta-consegna-a-istituzioni-venete-bozza-legge-speciale-per-venezia.aspx">Dal sito del Governo Italiano</a></p>
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		<title>Laggiù in mezzo al Mar(ghera) ci son camin che fumano&#8230;</title>
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		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ssaturnini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marghera]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

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		<description><![CDATA[&#8230;è la mia salute che si consumano!!!


Il nostro territorio, la zona in cui viviamo, paga da decenni un tributo pesantissimo all’inquinamento: tangenziale e passante, grandi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>&#8230;è la mia salute che si consumano!!!</h1>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000">Il nostro territorio, la zona in cui viviamo, paga da decenni un tributo pesantissimo all’inquinamento: tangenziale e passante, grandi navi ed aeroporto, centrali elettriche, polo chimico di Marghera. Porto Marghera, in particolare, è stata la prima zona industriale costruita in Italia nel dopoguerra e la prima a dotarsi di inceneritori di rifiuti industriali (due nel 1960) e urbani (due nel 1962).</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Oggi a Porto Marghera sono attivi, oltre agli impianti chimici:</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">3 centrali 	elettriche a gas</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">1 centrale elettrica 	a nafta</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">1 centrale elettrica 	a carbone</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">1 centrale elettrica 	a carbone + CDR (combustibile derivato dai rifiuti)</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">1 inceneritore di 	sfiati e prodotti gassosi</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">1 inceneritore per 	clorurati liquidi</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">1 inceneritore di 	RSU (rifiuti solidi urbani)</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">1 impianto di 	inertizzazione di RTN (rifiuti tossico nocivi)</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">1 raffineria (4 	milioni di tonnellate di petrolio processati e movimentati ogni 	anno)</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">1 impianto per la 	lavorazione del cloro-soda con stoccaggio di cloro e CVM</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">1500 camini che 	emettono sostanze tossiche risultato di sfiati industriali o fumi di 	combustione.</p>
</li>
</ul>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Alcuni di questi impianti sono attivi fin dagli anni ’60 e nel corso del tempo, a volte per inconsapevolezza a volte per dolo, sono stati riversati in acqua, aria e terra composti chimici altamente tossici con gli immaginabili impatti sull’ambiente e sulla nostra salute.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">A fronte di un così desolante scenario ogni cittadino di buon senso si augura che si inizi quanto prima a bonificare il territorio e che si cerchi di sostituire le lavorazioni più impattanti con attività meno nocive: la zona di Porto Marghera, infatti, potrebbe essere sfruttata per fieristica (ci sono spazi enormi), cantieristica, darsene per barche di ogni misura (in laguna c’è carenza di posti), centri per lo studio di energie alternative, come ad esempio la produzione di energie da moto ondoso o flussi di masse acquee, che affianchino il centro per lo studio applicativo dell’idrogeno già presente al Vega, eliminazione del ciclo del cloro e sostituzione con la lavorazione di plastiche senza cloro.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Quando, si può chiedere a buon diritto ogni abitante di Marghera, Mestre, Venezia e tutte le zone limitrofe, cominceranno le bonifiche? Quando si inizierà a dare un volto nuovo a questo territorio? Certo, la strada è lunga e complessa, ma quando si comincerà a percorrerla?</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Purtroppo la risposta che giunge dai nostri amministratori va nella direzione opposta. La Giunta Regionale uscente sta “coronando” il proprio mandato con una serie di azioni che sembrano voler istituire proprio in casa nostra una filiera del trattamento del rifiuto industriale tossico nocivo, facendo arrivare rifiuti da tutta Italia (e domani chissà, forse anche da altre parti d’Europa). In pochi mesi sono state infatti concesse autorizzazioni per l’aumento di lavorazioni a diverse aziende che trattano rifiuti industriali: <span style="color: #0000ff"><a href="http://margheraonline.it/blog/marghera/mosaici-veneziani/">vedi qui</a></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Noi non vogliamo “rifilare” ad altri i nostri rifiuti ma parallelamente non vogliamo diventare la discarica dei rifiuti del resto della nazione: ogni territorio deve gestire gli scarti che produce ed esserne responsabile, anche perché fino a quando sarà possibile portare i propri rifiuti “in un altro posto”, lontano da casa propria, non ci sarà mai la volontà di attivarsi per crearne il meno possibile. L’inceneritore SG31 ha lavorato dal 1972 proprio in quest’ottica: costruito e predisposto per trattare i fanghi di Porto Marghera, è stato in funzione fino a circa un anno fa; è stato poi disattivato perché il nostro polo industriale non produce più sufficiente materiale di scarto per giustificare economicamente il funzionamento dell’inceneritore. I nostri amministratori, la Giunta Regionale presieduta da Galan, anziché cogliere quest’occasione come il primo passo verso una nuova Marghera, hanno ben pensato di incatenare una volta di più questo territorio al ruolo di pattumiera, di fogna chimica, e questa volta a disposizione di chiunque, in Italia, vorrà scaricare da noi i propri scarti industriali tossico-nocivi. Ci ritroveremo quindi ad avere nel nostro territorio, oltre a tutto quello che già c’è, anche l’inquinamento da sostanze non prodotte qui, sostanze per le quali l’inceneritore SG31, è bene ricordarlo, non era stato predisposto.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Oltre al maggior inquinamento da rifiuto tossico si scaricherà nel nostro Comune anche l’aumento di PM10 prodotte dal traffico dei mezzi che porteranno qui i rifiuti dalle altre regioni.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Ognuno di questi fattori (inceneritori, traffico, trattamento rifiuti industriali tossico-nocivi) ha sulla salute effetti devastanti. Le diossine, prodotto dell’incenerimento, non vengono metabolizzate dal nostro organismo e si cumulano nelle nostre cellule; già col latte materno, il primo alimento, le diossine vengono passate al neonato. Sono in aumento costante le patologie infantili: oltre alle problematiche respiratorie (allergia, asma, broncospasmo) sono in <span style="text-decoration: underline">costante aumento del 2% annuo</span> i tumori infantili; l’incremento più consistente riguarda proprio i bimbi sotto l’anno di età: + 3,2%. Le polveri sottili, combinandosi con inquinanti quali ossidi di azoto e ossi di zolfo, veicolano all’interno del nostro corpo acidi che attaccano il sistema respiratorio e residui tossico/cancerogeni delle combustioni; questo incide sulla mortalità sia a breve termine (+ 3%) che a lungo termine per cause cardiovascolari, respiratorie e per tumore polmonare. Nel veneziano sono stati rilevati aumenti significativi dell’incidenza delle neoplasie maligne dei tessuti molli e dei sarcomi con sedi viscerali.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">I nostri amministratori conoscono questi fatti: la Regione ha pubblicato un documento intitolato “ESPOSIZIONE AMBIENTALE A DIOSSINE EMESSE DAGLI INCENERITORI – STUDIO DEI SARCOMI NELLA PROVINCIA DI VENEZIA”, la stessa Regione che sta ora concedendo le autorizzazioni ad emettere ancora più diossine! I nostri amministratori, che in teoria dovrebbero lavorare per il nostro bene, stanno svendendo la nostra salute per il profitto dei pochi (forse i soliti “amici degli amici”?). Questo gli amministratori di oggi.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">E quelli di domani? Brunetta e Zaia (candidati rispettivamente alle cariche di Sindaco di Venezia e Governatore del Veneto) hanno già rilasciato dichiarazioni sulla presunta “vocazione” di Porto Marghera  ad ospitare lavorazioni chimiche pericolose, tutto ciò a 6,4 km da piazza Ferretto a Mestre, a 4 km dal parco San Giuliano, a 5 km da piazza Mercato a Marghera, a 6,2 km da piazza San Marco a Venezia.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Sappiano anche, questi amministratori, che noi cittadini di Venezia, Mestre, Marghera, di Malcontenta, della Riviera del Brenta, della provincia tutta vogliamo poter dire</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="CENTER">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="CENTER">“IL TERRITORIO IN CUI VIVIAMO”</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">e non</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="CENTER">“IL TERRITORIO IN CUI MORIAMO DI TUMORE”.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
]]></content:encoded>
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		<title>Alles in Giunta Provinciale</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ssaturnini</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

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		<description><![CDATA[
Avrebbe dovuto essere discussa oggi, ma è stata rinviata a martedì prossimo, la richiesta di Alles S.p.A. di ampliamento dell&#8217;impianto di via dell’Elettronica a Marghera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --></p>
<p style="text-align: justify">Avrebbe dovuto essere discussa oggi, ma è stata rinviata a martedì prossimo, la richiesta di Alles S.p.A. di ampliamento dell&#8217;impianto di via dell’Elettronica a Marghera attualmente utilizzato esclusivamente per il trattamento dei fanghi degli escavi lagunari.</p>
<p>Riportiamo il contenuto del documento presentato da<br />
PD – IDV – UDC &#8211; PRC<br />
in merito alla questione e invitiamo alles (“tutti”in tedesco, ndr) a manifestare il proprio dissenso presenziando alla riunione della Giunta Provinciale</p>
<p style="text-align: justify">martedì 10 marzo, ore 15.00, presso Ca&#8217; Corner, Venezia.</p>
<p style="text-align: justify">_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________</p>
<p>Provincia di Venezia – Protocollo numero 6011160 del 02/03/1010</p>
<p>DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI ESPRESSIONE DI PARERE VIA REGIONALE EX ART.24 DLGS 152/2006<br />
ALLES SPA – Revamping dell&#8217;impianto di ricondizionamento di rifiuti speciali anche pericolosi</p>
<p>Il Consiglio Provinciale di Venezia</p>
<p>PREMESSA<br />
L&#8217;assenza di una attualizzata legislazione regionale volta a pianificare di concerto con le istituzioni locali l&#8217;avviamento e/o il potenziamento di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali compatibili con la vigente normativa ambientale ed urbanistica</p>
<p>CONSIDERATO CHE<br />
Le competenze istituzionalmente riservate alla Provincia in materia di procedimento di Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale (VIA) regionale si limitano all&#8217;espressione di un parere consultivo sulla sostenibilità ambientale dei progetti oggetto di istruttoria oltre che sulla coerenza dello strumento pianificatorio dell&#8217;ente medesimo.</p>
<p>CONSTATATO CHE<br />
La Giunta Comunale di Venezia in virtù delle competenze attribuitele dalla L.R.10/99 con delibera del 25.02 u.s. ha formalizzato il proprio parere negativo all&#8217;intervento oggetto di istruttoria ai senti della L.R. 10/99, stante le incompatibilità dell&#8217;intervento con la destinazione urbanistica del sito, soggetto ad un procedimento di bonifica dei suoli e delle falde ai sensi del D.Lgs 22/97 nell&#8217;ambito del sito di interesse nazionale (SIN) di Porto Marghera</p>
<p>L&#8217;ammodernamento dell&#8217;impianto oggetto di istruttoria risulterebbe in particolare in contrasto con il <em>combinato disposto degli artt. 14-26-27 della variante al PRG di Porto Marghera</em> approvata con delibera comunale del 22-23 luglio 1996</p>
<p>Le previsioni ivi contenute “escludono quali destinazioni incompatibili le industrie insalubri di I classe e le attività basate su produzioni e lavorazioni e stoccaggio di sostanze cancerogene” salvo si configuri la fattispecie di miglioramento di produzioni esistenti, contemplando per l&#8217;area suddetta esclusivamente “attività di destinazione portuale o industriale” ed “attività di raccolta e di trattamento di rifiuti da parte di enti pubblici ovvero relativi ai soli rifiuti prodotti dalla propria attività in sito da parte di soggetti privati”</p>
<p>RILEVATO CHE<br />
Il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, al quale sono attribuite le procedure di <em>bonifica del SIN ha preso atto nella Conferenza dei servizi del 28.07.09 del superamento dei limiti di concentrazione soglia</em> di contaminazione di cui alle tabelle 1 e 2 dell&#8217;allegato 5 del D.Lgs 152/96 per l&#8217;area in oggetto e ha “diffidato l&#8217;azienda” &#8230;dal realizzare qualsiasi intervento che interferisca con le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque di falda) potenzialmente contaminate e/o contaminate fino all&#8217;approvazione del progetto di bonifica.</p>
<p>Ad oggi non risulta essere intervenuta alcuna approvazione di progetti di bonifica riguardanti l&#8217;area in parola</p>
<p>RITIENE<br />
di dover manifestare la propria preoccupazione per la <strong>crescente richiesta di ammodernamenti e nuovi insediamenti nell&#8217;area suddetta di aziende operanti in un settore che non si concilia con l&#8217;auspicata riqualificazione complessiva del territorio legata a produzioni non inquinanti</strong> ed allo sviluppo potenziale di comparti strategici quali logistica e portualità.</p>
<p>IMPEGNA<br />
La Presidente della Giunta Provinciale di Venezia ad esprimere pertanto tramite il proprio rappresentante in commissione VIA regionale <strong>parere negativo</strong> al suddetto <span style="text-decoration: underline">progetto di “revamping” dell&#8217;impianto di ricondizionamento di rifiuti speciali presentato dalla ditta Alles spa sito in Comune di Venezia</span> e ad attivarsi presso il Consiglio Regionale del Veneto affinché in coerenza con le proprie recenti deliberazioni in tema di rifiuti sospenda ogni procedimento autorizzativo in materia di nuovi avviamenti e/o adeguamenti di impianti in attesa dell&#8217;approvazione del Piano Regionale dei rifiuti speciali.</p>
<p>PD      Partito Democratico<br />
IDV     Italia dei Valori<br />
UDC    Unione di Centro<br />
PRC    Partito della Rifondazione Comunista</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
<p style="margin-bottom: 0cm">
]]></content:encoded>
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		<title>Newsletters da n.1 a n.131</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
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		<description><![CDATA[In attesa del passaggio tecnico che riporterà online tutte le newsletters che sono un significativo patrimonio non solo storico ma soprattutto informativo, riporto il link [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In attesa del passaggio tecnico che <em>riporterà online tutte le newsletters</em> che sono un significativo patrimonio non solo storico ma soprattutto <strong>informativo</strong>, riporto il <strong>link </strong>al sistema (&#8221;domeus&#8221;, il sistema di gestione degli invii) presso il quale sono visionabili le <strong>newsletters prodotte dal 2003 ad oggi</strong>:</p>
<p><a title="Archivio Newsletters Margheraonline" href="http://domeus.it/message/overview.jsp;dom52?gid=325884">Archivio Newsletters</a></p>
<p>Buona (ri-)lettura! &#8211; Anthony</p>
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		<title>Inceneritore a Venezia</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmalgare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
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		<description><![CDATA[Venerdì 29 Gennaio 2010 convegno per conoscere gli effetti sulla salute dell’inceneritore e le possibili azioni di protesta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4" class="wp-caption alignnone" style="width: 363px"><a title="convegno inceneritore venezia" href="http://margheraonline.it/files/conferenza-incenerimento.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-4" title="conferenza-inceneritore" src="http://margheraonline.it/files/conferenza-inceneritore.jpg" alt="convegno inceneritore venezia" width="353" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">convegno inceneritore venezia</p></div>
<p>Il giorno Venerdì 29 Gennaio 2010, presso &#8220;l&#8217;Auditorium Monteverdi&#8221; (Piazzale Giovannacci a Marghera),  è indetto dall&#8217;<strong>Assemblea Permanente Contro il Pericolo Chimico</strong> un convegno per far conoscere alla popolazione di Marghera e delle zone limitrofe gli effetti sulla salute dell&#8217;<strong>inceneritore </strong>che &#8220;Regione del Veneto&#8221; ha in progetto per smaltire i rifiuti provenienti da tutta italia  e le possibili alternative ad un tacito consenso.</p>
<p>Al <strong>convegno</strong> interverranno</p>
<p><strong>E.Da Villa</strong> ex assessore provinciale all&#8217;ambiente<br />
La situazione attuale dell&#8217;inceneritore SG31 e dei progetti di nuovi stoccaggi rifiuti speciali a Marghera</p>
<p>Prof.<strong> G.Tamino</strong> docente Biologia Università di Padova<br />
La follia dell&#8217;incenerimento rifiuti e le alternative possibili</p>
<p>Dott. <strong>Cavasin</strong> di Medici perl&#8217;Ambiente<br />
Effetti degli inceneritori sulla salute dei cittadini</p>
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