Stai visitando l'archivio per Documenti.

Commento sullo “Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento”

Gennaio 12, 2012

COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA PERMANENTE CONTRO IL RISCHIO CHIMICO MARGHERA

L’indagine epidemiologica promossa del Ministero della salute sul sito di Marghera evidenzia, conferendo forma e sostanza, quello che si può considerare un “massacro” perpetuato per decenni dalle multinazionali della chimica sulla pelle di migliaia di abitanti di questo territorio.

L’indagine traduce in numeri (impressionanti per la differenza rispetto alla media nazionale) la sofferenza, la precarietà sanitaria, il dolore provato negli anni nei riguardi di amici, parenti e conoscenti che abbiamo visto ammalarsi e morire per essere stati a contatto, per lavoro o perché residenti, con l’inquinamento di Porto Marghera.

L’indagine però conferma che la richiesta formulata da decine di migliaia di cittadini tramite la consultazione popolare sul ciclo del cloro, che chiedeva la chiusura delle produzioni più inquinanti e la riconversione eco-compatibile dell’industria di Porto Marghera, era giusta.

Come abitanti di Marghera-Mestre-Venezia invitiamo perciò gli amministratori locali e nazionali a leggere questa indagine affinchè si rendano conto che l’emergenza sanitaria non è finita, perché la latenza di molte malattie è decennale e perciò, anche per i prossimi anni, dobbiamo prepararci  a fronteggiare quella che può essere definita una emergenza sanitaria.

Oltre a questo problema bisogna cominciare a prendere in considerazione la situazione del territorio perché, anche se molte fabbriche sono state chiuse e il sistema produttivo a Porto Marghera sta radicalmente cambiando, il suolo è ormai compromesso da decenni di sversamenti incontrollati e da discariche, abusive o autorizzate, dentro e fuori il perimetro della penisola della chimica.

Al Ministro dell’Ambiente chiediamo pertanto di accelerare la soluzione della questione delle bonifiche, sapendo che l’aspetto del reperimento delle risorse è fondamentale per mandare avanti i tanti progetti che sono stati elaborati per il recupero delle aree di Porto Marghera.

Alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune di Venezia chiediamo di non considerare la riconversione di Porto Marghera esclusivamente come un’opportunità per l’Autorità Portuale di sviluppare attività legate solo al settore della logistica (non vogliamo infatti che alla mono-cultura della chimica si sostituisca la mono-cultura della logistica), ma di orientare il proprio impegno alla realizzazione di un’area bonificata e produttivamente diversificata, che utilizzi processi più eco-compatibili e nella quale, magari, possano trovare spazio anche strutture per servizi utili alla città.

Link al documento

  • Twitter
  • Facebook
  • Delicious
  • Share/Bookmark

S.O.S. Naufraghiamo – Dateci una mano a raccogliere 19.000 Euro.

Giugno 23, 2011

Ripubblichiamo l’appello di Michele Boato, il quale ci ha inviato anche i risvolti della vicenda (che potete trovare nel nostro sito).

Il 31.5.2011, gentilmente ha risposto l’avvocato Manderino, con la lettera che riportiamo sotto:

Mestre, 31.5.2011
                                                                                                                A:  MICHELE BOATO
                                                                                                                       Presidente Associazione Ecoistituto del Veneto
                                                                                                                       Direttore Responsabile del trimestrale “Gaia”
                                                                                                                       Viale Venezia, 7    30171         MESTRE
                                                                                                                         Raccomandata a.r. anticipata via email
                                                                                              

                                                                                                          e, p.c.  Gianluca Bortolozzo, Pres. Associazione Gabriele Bortolozzo
                                                                                                                        Beatrice Bortolozzo, Luciano Mazzolin, Franco Rigosi
                                                                                                                        via email                    
                
Hai diffuso in Rete, inserita in “Gaia news – notizie dall’Ecoistituto del Veneto”, una menzogna, con il proposito di diffamare la mia persona.
La bassezza del tuo comportamento non meriterebbe considerazione.
Veniamo ai fatti.
Nell’ estate 2007 tu e Franco Rigosi, a nome delle vostre rispettive associazioni (l’Associazione Airis è del tutto estranea alle vertenze in discussione), avete chiesto il mio patrocinio per promuovere un ricorso al TAR Veneto contro il Ministero dell’Ambiente relativo all’impianto DL 1 / 2 dicloroetano del Petrolchimico di Porto Marghera.                
Ho chiesto all’ Marco Giacomini, che accettò, la disponibilità a darmi il suo aiuto, nei limiti consentiti dal lavoro del suo studio.
Nella primavera 2008 avete nuovamente richiesto la mia opera professionale per un secondo ricorso avanti il TAR contro il Consiglio dei Ministri (e altri) in relazione al cosiddetto “bilanciamento cvm-pvc” degli impianti ex Ineos e poi Vinyls del Petrolchimico di Porto Marghera.
In accordo con Marco Giacomini, vi ho chiesto un contributo iniziale per pagare l’avvio delle vertenze, riservando a tempi successivi la corresponsione del compenso per il lavoro professionale; dopo di che, nei successivi tre anni e mezzo, ho più volte dovuto anticipare io stessa le spese vive occorse, ricevendone la restituzione a distanza di mesi.
Marco Giacomini si è ammalato e a maggio 2009  è mancato.
Ho continuato da sola, affrontando due vicende giudiziarie la cui estrema complessità è stata fondamento della decisione del TAR di compensare le spese di lite.
Ho sollecitato più volte a te e a Rigosi la questione relativa al compenso per il lavoro professionale, senza averne riscontro: questione che ho ribadito nella riunione del 17 gennaio scorso – presenti anche coloro che mi leggono -, alla vigilia della discussione in pubblica udienza delle due vertenze.
A quella stessa riunione si concordò che vi avrei consegnato le notule dell’attività  svolta per i due giudizi una volta conosciute le decisioni del TAR.
Il che è avvenuto il 27 aprile scorso, due settimane dopo il deposito delle sentenze.
I preavvisi di parcella in vostre mani sono la fotografia del lavoro svolto dall’anno 2007 in poi.
Trascorso un mese, rivolgendoti via internet ad un numero indeterminato di persone, tu diffondi la “notizia” che il lavoro – mio, e in parte di Marco Giacomini – non andasse onorato, sostenendo di avere concordato con Giacomini “che le associazioni avrebbero pagato le spese vive (bolli per i ricorsi ecc.) mentre gli avvocati (come successo in decine di altri processi politici e ambientali, con gli avvocati Battain, Scatturin, Caburazzi, Zaffalon, ecc.) davano la loro opera gratuitamente. Questo era stato detto, ma purtroppo mai in forma scritta o in presenza di testimoni, se non i rappresentanti delle associazioni”.
La troppo facile menzogna è smentibile da un fatto elementare: Marco Giacomini non poteva raggiungere accordi di gratuità senza concordarli con me.
La tua bassezza è chiamare in causa una persona che non è più in grado né di darti ragione né di darti una lezione morale, esercizio che vedo applichi anche per altri due avvocati, Battain e Scatturin, anche loro scomparsi.
Cosa ti spinga a compiere questa operazione non può essere che instillare, in chi legge il tuo S.O.S. in rete, il discredito verso la mia persona.
Un discredito presente e futuro, quando scrivi: “mi auguro che prendiate buona nota dei fatti e delle persone per non incorrere negli stessi inconvenienti in caso di iniziative giudiziarie”.
Non pago, ti rivedo nuovamente al lavoro nell’opera di diffamazione con un articolo a sei colonne pubblicato su La Nuova Venezia del 24 maggio scorso dal titolo “I legali “sbancano” due associazioni”, articolo che così conclude: “prendete nota dell’ in questione, per non incorrere nei nostri stessi inconvenienti”.
Come scrive il cronista, chiedi e ottieni che il mio nome non venga indicato; è però evidente che chi è stato raggiunto dal tuo S.O.S. in Rete – quello stesso che il quotidiano in parte riproduce – non ha alcuna difficoltà ad associare me alle affermazioni di cui mi fai bersaglio.               
Da tutto ciò emerge molto chiara la diffamazione a mezzo stampa.
Ti evidenzio che per il versamento della quota spettante alla tua Associazione per l’attività svolta negli anni 2007-2008-2009-2010-2011 nei due procedimenti avanti al TAR Veneto (NN. 2220/07 e 1160/08) attendo entro e non oltre il 15 giugno 2011.
Sei invitato a rendere pubblica questa lettera nei termini e modi previsti dalle leggi sulla stampa, dandomene conoscenza.
                                                                     avv. Silvia Manderino
Michele Boato osserva che nella lettera dell’ ci sono molte offese e inesattezze:
“- si rivolge a me dicendo “hai diffuso una menzogna” riferendosi al punto dove ricordo che avevamo concordato con l’avv.Giacomini “che le associazioni avrebbero pagato solo le spese vive”; più avanti ribadisce che di tratterebbe di una “troppo facile menzogna” e che “la tua bassezza è chiamare in causa una persona che non è più in grado di darti ragione nè di darti una lezione morale”;
ma l’avv.Manderino viene smentita dalle parole della madre dell’avv.Giacomini pubblicate tre giorni prima della sua lettera sulla Nuova Venezia:
“né Marco prima della morte né tantomeno gli eredi in seguito alla tragica scomparsa hanno mai ricevuto e men che meno richiesto alcuna somma di denaro per l’attività professionale svolta dall’avv. Giacomini, che infatti si era impegnato a svolgere la propria opera a titolo assolutamente gratuito attesa la natura della questione.
Si segnala peraltro che l’avv.Giacomini ha altresì sostenuto spese vive di cui non ha mai voluto chiedere alle associazioni di cui sopra nemmeno il rimborso. Nell’articolo si dà atto che, come conferma lo stesso Michele Boato, l’avvocato Giacomini si era impegnato a svolgere la sua attivita professionale a titolo gratuito ma che non vi era un accordo scritto in tal senso. La parola di mio figlio valeva certamente più di ogni scritto”
- più avanti l’avv.Manderino riferisce lo stesso argomento anche ai due purtroppo deceduti dei quattro avvocati da me citati per averci difeso in cause politiche e ambientali senza nulla richiedere; avvocato Battain, avvocato Scatturin, avvocato Caburazzi, avvocato Zaffalon: devo solo aggiungerene almeno altri due: l’avv.Sandro Canestrini e l’avv. Partesotti, che ha patrocinato del tutto gratuitamente una decina di cause sull’incidente all’impianto di fosgene del 2002.
- inoltre l’avv.Manderino ricorda di aver “più volte dovuto anticipare io stessa le spese vive occorse, ricevendone la restituzione a distanza di mesi”; dimentica però che, a conclusione di un precedente processo (relativo all’incendio all’impianto TDI del fosgene del 28.112002), in cui Ecoistituto e Ass.Bortolozzo si sono costituiti parte civile assieme ad altri, la Dow Polimeri è stata condannata molto velocemente (senza quasi dibattimento, nè importanti memorie da parte nostra) alla “rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti delle parti civili che liquida in (…) euro 9.000 quanto all’associazione “Gabriele Bortolozzo Onlus” e in “euro 9.000 quanto all’associazione Ecoistituto del Veneto Alex Langer”. Questi 18.000 euro sono andati tutti all’avv.Manderino, che quindi, grazie anche a noi, si era costituito un discreto fondo cassa.
 
Inseriamo, per completezza, anche la lettera della madre dell’avv.Marco Giacomini, pubblicata precedentemente il 28.5.2011 su “La Nuova Venezia”, pagina 27, sezione Altre

“Non abbiamo mai chiesto la parcella”

 Quale madre ed erede dell’avvocato Marco Giacomini da voi citato nell’articolo «I legali sbancano due associazioni» del 24 maggio scorso relativo ai procedimenti instaurati avanti al Tar Veneto dall’Associazione Gabriele Bortolozzo e dall’Ecoistituto Veneto Alexander Langer, intendo precisare quanto segue.
 Le associazioni di cui sopra sono state patrocinate nei giudizi citati da mio figlio Marco Giacomini e da un altro avvocato a partire dall’anno 2007. Mio figlio è purtroppo deceduto nel maggio del 2009. Ebbene, né Marco prima della morte né tantomeno gli eredi in seguito alla tragica scomparsa hanno mai ricevuto e men che meno richiesto alcuna somma di denaro per l’attività professionale svolta dall’avv. Giacomini, che infatti si era impegnato a svolgere la propria opera a titolo assolutamente gratuito attesa la natura della questione.
 Si segnala peraltro che l’avvocato Marco Giacomini ha altresì sostenuto spese vive di cui non ha mai voluto chiedere alle associazioni di cui sopra nemmeno il rimborso. Nell’articolo si dà atto che, come conferma lo stesso Michele Boato, l’avvocato Giacomini si era impegnato a svolgere la sua attività professionale a titolo gratuito ma che non vi era un accordo scritto in tal senso. La parola di mio figlio valeva certamente più di ogni scritto. E così è stato. Qualsiasi richiesta di denaro relativa al contenzioso tra l’Associazione Gabriele Bortolozzo, l’Ecoistituto Veneto Alexander Langer e Syndial, dunque, nulla ha a che vedere né con mio figlio Marco Giacomini, né con gli eredi, né con altri professionisti che proseguono la loro attività nei locali dello studio già di mio figlio. Noi tutti siamo assolutamente estranei a tale spiacevolissima vicenda.

Edda Zampieri Giacomini
Mestre

Link all’articolo

Ricordiamo ancora gli estremi delle associazioni che chiedono al Vostro buon cuore un’aiuto economico per continuare a portare avanti la battaglia del rispetto dell’ambiente. Di tutti.
Finora sono stati raccolti 1800 euro da una ventina di persone.

Estremi per effettuare versamento in favore dell’Ecoistituto del Veneto “Alex Langer”:
1. col bollettino di Conto Corrente postale n. 29119880
2. con bonifico bancario: IBAN  IT90 S063 4502 0220 7400 0757 60P – CaRiVe Mestre via Piave
entrambi intestati a “Ecoistituto del Veneto – Mestre “ – Causale “Spese legali Chimica”

Estremi per effettuare versamento in favore dell’Associazione G. Bortolozzo
 - con bonifico bancario: IBAN   IT 64 F 05336 02041 000046281977   presso  Friuladria di Mestre – via Pepe

  • Twitter
  • Facebook
  • Delicious
  • Share/Bookmark

Considerazioni sulle biomasse a uso energetico

Marzo 18, 2011

Pubblichiamo, in anteprima rispetto alla pubblicazione sul periodico Gaia n. 47 (primavera 2011), l’articolo del Dott. Gianni Tamino, docente di Biologia generale e Fondamenti di Diritto ambientale al Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova; docente del Corso di specializzazione in Bioetica a Padova.

Biomassa è un termine che riunisce una gran quantità di materiali, di natura molto eterogenea: è biomassa tutto ciò che ha una natura organica ottenuta attraverso processi biologici. Sono biomasse quei materiali organici che si riproducono naturalmente, in modo ciclico (rinnovabili). La biomassa rappresenta la principale forma di accumulo dell’energia solare, che consente alle piante di convertire la CO2 atmosferica in materia organica, tramite il processo di fotosintesi.
Le biomasse utilizzabili possono essere costituite da residui delle coltivazioni destinate all’alimentazione umana o animale, da piante espressamente coltivate per scopi energetici (produzione di biodiesel o alcol), da residui forestali, da scarti di attività industriali (come i trucioli di legno), da scarti delle aziende zootecniche o dalla parte organica dei rifiuti urbani.
Per capire quando le biomasse agricole possono essere considerate sostenibili e rinnovabili è bene analizzare i flussi di energia. Le calorie contenute nei vegetali un tempo derivavano quasi esclusivamente dall’energia solare, salvo l’energia umana e animale utilizzata per il lavoro dei campi (comunque garantita dal cibo). Ma dopo la rivoluzione industriale, si cercò non solo di aumentare la superficie coltivata, ma anche di aumentarne la resa produttiva, impiegando altre fonti di energia oltre quella solare.
La Rivoluzione Verde, iniziata negli anni ’60, ha comportato, oltre ad un forte incremento di produttività, anche un notevole aumento di energia impiegata in agricoltura. Questa energia aggiuntiva non proviene da un aumento della luce solare disponibile, ma è fornita dai combustibili fossili sotto forma di fertilizzanti (petrolio e gas naturale, principale materia prima per la produzione di urea), pesticidi (industrie agrochimiche) ed energia fossile per la lavorazione del terreno, per i trasporti, per l’irrigazione, per le trasformazioni, ecc. La Rivoluzione Verde ha aumentato di circa 50 volte il flusso di energia, rispetto all’agricoltura tradizionale e nel sistema alimentare degli Stati Uniti sono necessarie fino a 10 calorie di energia fossile per produrre una caloria di cibo consegnato al consumatore. Considerando solo la produzione dei fertilizzanti, servono circa due tonnellate di petrolio (in energia) per produrre e spargere una tonnellata di concime azotato: gli Stati Uniti in un anno consumano quasi 11 milioni di tonnellate di fertilizzanti e ciò corrisponde a poco meno di cento milioni di barili di petrolio.
Anche in Italia, secondo una ricerca dell’ENEA compiuta nel 1978-79, considerando il rendimento energetico della sola produzione, il rapporto fra l’energia ricavata dal raccolto (output) e l’energia necessaria a produrre il medesimo raccolto (input) era inferiore ad uno ed è ragionevole pensare che tale rapporto sia peggiorato nel corso degli ultimi 25 anni.
Questi dati dimostrano anche che la superficie destinata all’agricoltura industrializzata non è in grado di assorbire la CO2, come potrebbe farlo un bosco o un prato di dimensioni equivalenti, perché la produzione agricola produce più CO2 di quanta possa assorbirne; pertanto la CO2 prodotta dalla combustione delle biomasse non è compensata da quella asoorbita dalle piante.
Inoltre, dato il basso rendimento energetico delle piante (meno dell’1% dell’energia solare è trasformata in calorie nella biomassa vegetale) e i consumi di energia fossile per coltivarle, se si volesse coltivare piante come fonte di energia per gran parte dei nostri consumi, dovremmo avere a disposizione più pianeti Terra trasformati in coltivazioni energetiche (ovviamente distruggendo foreste e non producendo cibo!). A questo proposito Mario Giampietro, in un Convegno tenuto a Padova nel 2006, ha spiegato che per coprire il 10% dei consumi energetici italiani servirebbe una superficie tre volte superiore alla terra attualmente arabile nel nostro paese, che non produce eccedenze di cibo, ma anzi importa cereali dall’estero.
L’utilizzo delle biomasse va poi considerato rinnovabile se quanto è sottratto all’ambiente naturale o agricolo corrisponde a quanto nuovamente verrà riprodotto in quell’area: in un anno si possono togliere all’ambiente tanti quintali di biomassa, quanti in quell’anno l’ambiente riprodurrà o naturalmente o artificialmente (coltivazioni agricole o riforestazioni). Non è rinnovabile la deforestazione del sud del mondo o il disboscamento delle nostre montagne.

Gli utilizzi delle biomasse
Per quanto riguarda gli utilizzi energetici proposti per le biomasse, possiamo riferirci alla combustione di legname, paglia o oli vegetali per produrre calore e/o elettricità, all’impiego di carburanti di origine vegetale come il biodiesel o il bioalcol nei mezzi di trasporto o all’impiego di scarti industriali e/o rifiuti organici (trasformati in CDR, combustibile da rifiuti) nelle centrali termoelettriche e negli inceneritori. Ma oltre alla combustione possiamo avere altri usi energetici delle biomasse: ad esempio la trasformazione chimica, in appositi digestori anaerobici, del materiale organico in biogas, cioè metano da utilizzare per qualunque uso (produzione di calore ed elettricità o come carburante da trazione). Questa trasformazione è particolarmente efficace per tutti gli scarti e reflui di origine zootecnica, agricola ed alimentare.
C’è poi un’altra e, forse, più importante utilizzazione delle biomasse: la produzione di compost per l’agricoltura, cioè materiale organico opportunamente fatto maturare e mescolato alla terra per garantire il ripristino degli elementi nutritivi nei campi agricoli.
L’utilizzo principale delle biomasse dovrebbe essere simile a ciò che si verifica in natura: prima di tutto cibo, poi ripristino della fertilità del suolo e diretto utilizzo dei materiali (fibre tessili, recupero di sostanze utili ecc.). Pertanto risulta utile il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (purché sia stata fatta una adeguata raccolta differenziata), degli scarti delle industrie alimentari, dei mercati ortofrutticoli, delle mense ecc. per produrre compost da impiegare in agricoltura. Va bene anche la produzione dai reflui e dai liquami di biogas e fanghi stabilizzati, analoghi al compost.
Va invece valutata diversamente la coltivazione di piante a fini energetici, per produrre o biomasse da bruciare o combustibili come biodiesel o bioalcol: è infatti molto discutibile la sottrazione di suolo agricolo alla produzione di cibo per produrre prodotti energetici. Ad esempio, alcune ricerche hanno messo in luce che la superficie degli Stati Uniti destinabile alla produzione di biomasse è limitata e che lo sviluppo dell’energia basata sulle biomasse avverrebbe a spese della produzione di cibo. David Pimentel, come abbiamo visto, ha messo in luce che le biomasse hanno una bassissima resa energetica, se si calcola tutto il ciclo produttivo e si fa un adeguato bilancio tra energia spesa ed energia ottenuta.
Può aver senso un uso limitato, soprattutto domestico, del riscaldamento a legna, ottenuta con la normale manutenzione agricola e forestale, senza intaccare il patrimonio boschivo, mentre è privo di senso l’utilizzo del territorio agricolo per ottenere biomasse come surrogati del petrolio. È assurdo pensare che le foreste possano supplire alla richiesta di energia necessaria al funzionamento di centrali termiche.

Impatti di una centrale elettrica a olio vegetale
Molti studi indicano l’impossibilità di approvvigionarsi di oli vegetali da un’area prossima alla centrale, una delle condizioni per valutare la sostenibilità (come chiarisce uno studio della Camera di Commercio di Padova dell’aprile 2007 dal titolo “Produzione di energia da Oli Vegetali”) e pertanto gran parte del combustibile sarà olio di palma, importato da paesi molto lontani, ottenuto da piante pluriennali, che vengono coltivate distruggendo foreste tropicali.
La produzione degli oli da piante oleaginose, come soia, girasole o colza, presentano bilanci energetici negativi, se fatti sull’intero ciclo di vita, dal campo alla centrale (dati di David Pimentel) e pertanto negativo è anche il bilancio della CO2. A queste considerazioni va aggiunto che la coltivazione di palme da olio assorbe circa un decimo dell’anidride carbonica assorbita dalla foresta originaria.
Una centrale a oli vegetali produce energia elettrica per combustione dell’olio in motori tipo diesel, con emissioni non molto dissimili da quelle che si sarebbero ottenute con gasolio. Infatti molti studi indicano che un motore diesel alimentato con oli vegetali ha un calo di prestazioni, un aumento delle concentrazioni di polveri sottili e di PM10, con aumento delle frazioni più pericolose, inferiori a 2 µm, un contenuto di IPA (idrocarburi policiclici aromatici, cancerogeni) di circa 2 volte quello del gasolio e un aumento delle concentrazioni di ossidi di azoto (studio realizzato nel 2002 dalla Provincia di Bologna).
Ma altre ricerche evidenziano la possibilità che si formino anche altri pericolosi composti che si diffonderanno nell’ambiente, come PCB e diossine, formaldeide e acroleina e infine ozono (tutte sostanze ignorate o sottovalutate delle aziende proponenti). L’ozono è un inquinante secondario che si forma in atmosfera a partire dagli ossidi di azoto, se le condizioni sono favorevoli, come quelle estive (smog fotochimico). La combustione di biomasse produce significative emissioni di ossidi d’azoto e quindi d’estate aumenterà la concentrazione di ozono, pericoloso per la salute.

Conclusioni
Dovendo far fronte da un lato ad una popolazione mondiale in crescita, che ha bisogno di cibo, e dall’altro a disponibilità sempre minori di fonti fossili, che comunque inquinano e comportano il rischio di cambiamenti climatici, l’agricoltura può contribuire alla domanda di energia se si evolve verso sistemi più sostenibili che:
- migliorino l’efficienza energetica (ad esempio l’agricoltura biologica usa l’energia in modo molto più efficiente e riduce notevolmente le emissioni di CO2);
- utilizzino fertilizzanti di origine organica (l’agricoltura biologica ristabilisce la materia organica del suolo, aumentando la quantità di carbonio sequestrato nel terreno, quindi sottraendo significative quantità di carbonio dall’atmosfera);
- impieghino fonti energetiche rinnovabili e riducano la distanza tra produzione e consumo (filiera corta);
- eventualmente utilizzino come biomasse ad uso energetico, per uso locale, gli scarti dell’attività agricola.

  • Twitter
  • Facebook
  • Delicious
  • Share/Bookmark

Legge speciale per Venezia – proposta Martella, Baretta, Murer, Viola

Gennaio 10, 2011

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati Andrea MARTELLA
Pierpaolo BARETTA, Delia MURER, Rodolfo VIOLA

RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA E ISTITUZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA (3979)

Relazione introduttiva
Una nuova Legge Speciale per Venezia non può ripetere, sia pure aggiornandoli e arricchendoli, i contenuti delle precedenti Leggi Speciali. La salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale, deve essere declinata alla luce della fase radicalmente nuova generata dagli eventi dell’economia globalizzata e delle loro ricadute su modi e contenuti della produzione e della cultura nonché sulle politiche di sostenibilità ambientale.
A questa fase Venezia si affaccia dopo che tre decenni di attività nel campo della salvaguardia, pur nella contradditorietà di molte scelte ed azioni fino ad oggi condotte, hanno modificato – certamente in meglio – le condizioni fisiche della città e della sua laguna, mentre non sono riuscite ad incidere sui cosiddetti assetti socio-economici.
Le linee portanti di questa nuova fase – che costituiscono l’impalcatura della presente proposta di legge – sono:
- la sostenibilità ambientale ed economica;
- un nuovo modello di governance, basato sull’istituzione dell’area metropolitana
- la vocazione federalista
- la semplificazione amministrativa
- la partecipazione delle popolazioni interessati e delle imprese al processo di rilancio del territorio.
In tal senso la proposta in esame sposta il tema della salvaguardia sia fisica che socioeconomica da azioni difensive di tutela di un patrimonio architettonico e ambientale fortemente a rischio ad azioni positive che, nell’ottica della sostenibilità ambientale, vogliono rappresentare un fattore determinante di rilancio socioeconomico.
La questione si pone quindi, in linea con quanto i paesi e le economie più avanzate stanno facendo, non più come problema di tutela ambientale, ma come problema di sostenibilità complessiva, a cui Venezia può e deve legittimamente aspirare. Ciò vuole dire tenere insieme l’ambiente, la qualità della vita, lo sviluppo dei fattori produttivi, la cultura, la riconversione di Porto Marghera, gli equilibri finanziari, in particolare, vuol dire porre il tema della sostenibilità ambientale non come una delle politiche possibili e necessarie, ma come il motore di tutte le politiche urbane, in grado di mettere in campo una grande quantità di azioni specifiche e di risorse umane e materiali, che, tutte assieme, possono costituire il principale elemento innovativo di sviluppo della nostra città.
Un altro elemento riguarda le nuove forme di governance che si stanno imponendo a livello internazionale a fronte della globalizzazione dell’economia.
Una governance in cui il livello locale è diventato sempre più importante, facendo emergere la necessità di passare a strategie più complesse e partecipate di governo dello sviluppo, sperimentando formule capaci di coordinare i vari livelli istituzionali, di dar vita a relazioni tra pubblico e privato di tipo innovativo e di mobilitare le energie presenti nelle società locali. Tali nuove tendenze si sono mosse – a livello internazionale – nel senso della sussidiarietà orizzontale e del partenariato sociale, ovvero dei rapporti di cooperazione per la produzione di beni e servizi tra amministrazione pubblica, imprese e settore non profit (dando tra l’altro luogo a numerose ed interessanti esperienze nei Paesi dell’Unione europea).
Dunque la nuova Legge Speciale, ribaltando le impostazioni precedenti dure a morire anche in altre proposte, si incentra sul governo locale delle opportunità, delle regole e dei finanziamenti che la nuova legge intende attivare.

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione della città metropolitana di Venezia

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità ed obiettivi. Piano generale degli interventi).

1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale. La Repubblica garantisce la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico, archeologico e artistico della città di Venezia e del sistema lagunare; ne favorisce la ricostruzione e la tutela dell’equilibrio idraulico, fisico e morfologico, rimuovendo le cause degli squilibri idrogeologici e del degrado esistenti; ne risana e preserva l’ambiente dall’inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo e assicura la vitalità socio-economica dell’area nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati nell’Agenda XXI e nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia ambientale. Al perseguimento delle finalità di cui al presente comma concorrono, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione Veneto, la città metropolitana di Venezia, i comuni interessati nonché gli altri enti territoriali.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante il Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, da attuarsi attraverso piani e/o programmi specifici di settore. Il Piano è redatto entro un anno dalla data di approvazione della presente legge ed è elaborato per un arco di tempo di dieci anni, con programmi triennali di spesa annualmente aggiornati ed assicurati dalle norme e dalla copertura finanziaria di cui ai successivi articoli. Il Piano è sottoposto a valutazione di impatto ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, per valutare preventivamente gli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi delle diverse azioni programmate, al fine di verificare la sostenibilità ambientale del Piano stesso. Il Piano generale prevede, nel quadro di un sistema finalizzato al riequilibrio e alla salvaguardia:

a) il consolidamento delle difese a mare, il ripascimento dei litorali e il rafforzamento dei marginamenti lagunari, nonché interventi nei bacini fluviali in grado di ripristinare l’afflusso di sedimenti;

b) interventi diffusi di ripristino morfologico della laguna per conseguire l’ottimizzazione del ricambio tra mare e laguna e per riattivare i dinamismi naturali – a partire dallo stato di avanzamento delle opere del sistema MOSE – assicurando contemporaneamente la funzionalità di accesso alla portualità lagunare;

c) la riduzione dei livelli delle maree in laguna per porre al riparo gli insediamenti urbani dalle acque alte attraverso gli interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto nonché gli interventi integrati per insulae e di innalzamento delle parti più basse del centro storico e delle isole dell’estuario, da attuare in connessione ai programmi di manutenzione urbana;

d) l’apertura delle valli da pesca all’espansione della marea;

e) il risanamento delle acque della laguna e del bacino idrografico immediatamente sversante nel corpo idrico ricettore e la ricostruzione dell’equilibrio idraulico; il ripristino delle condizioni di sicurezza e di navigazione dei corsi d’acqua interni, immediatamente sversanti in laguna;

f) la prevenzione e l’eliminazione dell’inquinamento idrico, acustico e atmosferico proveniente dal sistema produttivo; la messa in sicurezza dell’ambiente lagunare dagli effetti dell’inquinamento prodotto dai siti inquinati;

g) programmi per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico-architettonico mobiliare e immobiliare pubblico delle città della laguna di Venezia;

h) la tutela e la valorizzazione del paesaggio lagunare;

i) un piano per la riconversione e lo sviluppo dell’area di Porto Marghera, che preveda altresì una sua gestione unitaria, con garanzia preliminare dei posti di lavoro e della sicurezza ambientale e dei cittadini;

l) il riconoscimento della laguna di Venezia come area di importanza internazionale ai sensi della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

m) interventi per lo sviluppo socio-economico dell’area veneziana;

n) politiche per il turismo attraverso per l’organizzazione e il controllo dei flussi;

o) un piano della mobilità e della accessibilità alla città storica di Venezia dall’intero comprensorio dell’area veneziana;

p) altre linee di intervento omogenee e complementari alle precedenti che possano scaturire nel corso del’elaborazione e della discussione del Piano.

3. Lo sviluppo socio-economico dell’area veneziana, al fine di assicurare il mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia, ricostruendo l’equilibrio demografico, improntato ai princìpi della sostenibilità ambientale ed economica, nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia, è attuata attraverso:

a) un complesso di misure atte a incentivare il mantenimento della residenza nel centro storico veneziano, anche attraverso l’insediamento di nuova popolazione residente, a partire dagli studenti universitari che si laureano a Venezia;

b) l’acquisizione da parte degli enti locali di aree site nei comuni di Venezia di Chioggia, di Mira e di Cavallino da destinare a insediamenti produttivi e per l’urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse;

c) la concessione di incentivi e agevolazioni per le aziende pubbliche e private o per i sistemi di imprese, la cui specificità sia stata riconosciuta dalla Unione europea, localizzati o che si impegnino a localizzarsi nel centro storico di Venezia e nelle isole dell’estuario, per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città;

d) la concessione di contributi per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle strutture portuali e intermodali dell’area lagunare

e) concessione di contributi a soggetti pubblici o privati che realizzino a Venezia, nelle isole, nella terraferma infrastrutture e reti a banda larga e per la connettività in movimento (wifi);

f) la concessione di contributi per la riconversione di imprese o di sistemi di imprese legata alla green economy e all’ICT (Information & Communication Tecnology);

g) il restauro, la ristrutturazione, il riutilizzo, la valorizzazione e la gestione di immobili demaniali, anche di carattere storico ed artistico, siti nei comuni di Venezia, di Chioggia, di Mira e di Cavallino;

h) il restauro, la ristrutturazione, il riutilizzo, la valorizzazione e la gestione del patrimonio storico, architettonico e vallivo costituito dai casoni lagunari in tutta la laguna di Venezia.

4. La manutenzione urbana della città di Venezia, considerate le particolari condizioni fisiche e strutturali della città d’acqua, è attuata attraverso un complesso di interventi quali:

a) interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio, quali scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e di fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria esistente con la messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle parti basse della città;

b) manutenzione, restauro, ristrutturazione, nuova edificazione e acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle attività socio-economiche negli insediamenti urbani lagunari, ovvero interventi, da realizzare previa convenzione con il comune di Venezia, sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali aziende sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fondazioni, enti religiosi e culturali, università;

c) realizzazione di un piano di sicurezza antincendio, considerata la particolare struttura urbana ed edilizia di Venezia e di Chioggia;

d) provvedimenti per ridurre il moto ondoso nell’intero bacino lagunare;

e) restauro e ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico destinati all’uso pubblico;

f) assegnazione di contributi per l’acquisto della prima abitazione e per la rivitalizzazione sociale attraverso la destinazione di specifici contributi a studenti, ricercatori e giovani coppie che stabiliscono la propria residenza a Venezia.

Art. 2.
(Istituzione della Città metropolitana di Venezia)

1. È istituita la Città metropolitana di Venezia.

2. Il territorio della Città metropolitana di Venezia si articola al suo interno in comuni. Il comune di Venezia si articola in municipi.

3. La Città metropolitana di Venezia coincide con la circoscrizione della provincia di Venezia, salva la possibilità per altre province limitrofe e per comuni contermini di aderirvi, secondo le modalità previste dall’articolo 3 della presente legge.

4. La provincia di Venezia cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento del primo consiglio metropolitano di Venezia eletto ai sensi della presente legge.

5. La Città metropolitana di Venezia succede alla provincia di Venezia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente.

Art. 3.
(Procedimento di adesione alla Città metropolitana di Venezia)

1. Possono entrare a far parte della Città metropolitana di Venezia, sentita la regione, anche le province limitrofe e i comuni contermini al territorio metropolitano.

2. L’iniziativa del procedimento di adesione alla Città metropolitana di Venezia da parte di una provincia limitrofa può essere assunta da un numero pari almeno al 30 per cento dei comuni della provincia medesima, che ne rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.

3. L’iniziativa del procedimento di adesione alla Città metropolitana di Venezia da parte di un comune contermine può essere assunta dal consiglio comunale del comune medesimo, previa approvazione della maggioranza della popolazione ivi residente, espressa mediante referendum.

4. Nel caso previsto dal comma 2, la legge dello Stato disciplina il passaggio delle funzioni dalla provincia interessata alla Città metropolitana di Venezia e ogni altra disposizione necessaria all’adesione. La Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia che vi aderisce.

5. Nel caso previsto dal comma 3, la legge dello Stato disciplina il passaggio del comune dalla provincia di provenienza alla Città metropolitana di Venezia.

Art. 4.
(Funzioni attribuite alla Città metropolitana di Venezia)

1. La Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia di Venezia nell’esercizio di tutte le sue funzioni, ad eccezione di quelle espressamente devolute ai singoli comuni.

2. Con la legge regionale possono essere attribuite alla Città metropolitana di Venezia ulteriori funzioni.

3. Nel rispetto delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato e delle competenze regionali, sono attribuite all’esercizio esclusivo della Città metropolitana di Venezia le funzioni amministrative in materia di:

a) sviluppo urbano e pianificazione territoriale strategica dell’intero territorio, con il concorso dei comuni, nonché verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;

b) realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano;

c) realizzazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extraurbani;

d) disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell’ambito della laguna di Venezia;

e) realizzazione e gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell’energia, dello smaltimento dei rifiuti;

f) realizzazione e gestione dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;

g) sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

h) grande distribuzione e grandi strutture di vendita; rilascio delle relative autorizzazioni;

i) agricoltura, politiche agricole e pesca;

l) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici e ambientali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

m) istruzione e organizzazione scolastica;

n) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Veneto

o) competenze in campo sociosanitario.

2. Ulteriori funzioni possono essere attribuite o delegate alla Città con legge statale o regionale o delegate alla medesima dai comuni compresi nel suo territorio.

4. La Città metropolitana di Venezia promuove la conclusione di accordi di programma e lo svolgimento di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da realizzare nel suo territorio con i poteri di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La Città metropolitana di Venezia è interlocutore della regione Veneto e dello Stato per accordi di programma che prevedano interventi ad una scala superiore a quella del territorio metropolitano. La Città metropolitana di Venezia può essere delegata dalla regione Veneto o dallo Stato per l’applicazione e l’esecuzione, in tutto o in parte, di accordi di programma che la vedano partecipe.

Art. 5.
(Devoluzione di funzioni ai comuni e ai municipi della Città metropolitana di Venezia)

1. Nel rispetto delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato e delle competenze regionali, sono attribuite all’esercizio esclusivo dei comuni appartenenti alla Città metropolitana di Venezia le funzioni amministrative in materia di servizi alla persona, pari opportunità, attività sociali, cultura e urbanistica.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comune di Venezia prevede nel proprio statuto l’attribuzione esclusiva delle funzioni amministrative di cui al comma 1 ai propri municipi.

3. La Città metropolitana di Venezia può delegare ai comuni l’esercizio di proprie funzioni.

Art. 6.
(Organi della Città metropolitana di Venezia)

1. Sono organi della Città metropolitana di Venezia il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana e la conferenza dei sindaci dei comuni della Città metropolitana di Venezia.

Art. 7.
(Sindaco metropolitano di Venezia)

1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni previste dall’articolo 74 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il sindaco metropolitano è organo responsabile dell’amministrazione della Città metropolitana di Venezia e compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio, avvalendosi di un ufficio di supporto istituito ai sensi dell’articolo 90 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana di Venezia, convoca il consiglio metropolitano di Venezia quando non è previsto il presidente del consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Egli adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

4. Salvo quanto previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco metropolitano esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Città metropolitana di Venezia.

5. Il sindaco metropolitano può delegare proprie funzioni ad uno o più consiglieri metropolitani.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco metropolitano provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Città metropolitana di Venezia presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il sindaco metropolitano nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dallo statuto e dai regolamenti.

8. Il sindaco metropolitano presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 8.
(Giunta metropolitana di Venezia)

1. La giunta metropolitana è nominata e presieduta dal sindaco metropolitano, collabora con il sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta metropolitana compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio metropolitano e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio metropolitano; riferisce annualmente al consiglio metropolitano sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della giunta metropolitana l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio metropolitano.

Art. 9.
(Consiglio metropolitano di Venezia)

1. Il consiglio metropolitano è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Città metropolitana di Venezia ed esercita le competenze individuate dall’articolo 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il consiglio metropolitano è composto da quarantacinque membri eletti ogni cinque anni secondo le disposizioni previste dall’articolo 75 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10.
(Conferenza dei sindaci dei comuni della Città metropolitana di Venezia)

1. La conferenza dei sindaci dei comuni della Città metropolitana di Venezia è organo di rappresentanza dei comuni.

2. La conferenza è composta da tutti i sindaci dei comuni della Città metropolitana di Venezia e dai presidenti dei municipi del comune di Venezia. Non è ammessa rappresentanza.

3. La conferenza, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può chiedere al consiglio metropolitano che una delibera posta all’ordine del giorno del consiglio sia esaminata, prima della votazione, anche dalla conferenza.

4. Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione della delibera di cui al comma 3 da parte del consiglio alla conferenza, questa può proporre modifiche sulle quali il consiglio metropolitano decide in via definitiva.

5. La conferenza esprime parere obbligatorio e non vincolante, entro il termine di cui al comma 4, sullo statuto della Città metropolitana di Venezia, sul piano territoriale, sul programma delle opere pubbliche e sulle forme di gestione dei servizi pubblici di livello metropolitano.

Art. 11.
(Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia)

1.    E’ istituito il Comitato Istituzionale per la Salvaguardia di Venezia, di seguito denominato “Comitato”, composto dal Sindaco della città metropolitana di Venezia, che lo presiede, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dai Sindaci dei Comuni aderenti alla città metropolitana e da un rappresentante dei restanti Comuni della conterminazione lagunare da un rappresentante del ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, e dei ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’economia e finanze.

2. Al Comitato sono demandati:

a)    l’approvazione del Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano e dei relativi programmi di attuazione annuali e triennali, predisposti e redatti dall’Ufficio di Piano di cui al successivo articolo 12;

b)    la fissazione dell’ammontare delle risorse finanziarie da mettere a disposizione annualmente, secondo le modalità previste dall’articolo 17, sulla base delle priorità richieste dal Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano e dello stato di attuazione dello stesso.

3.    Il Presidente del Comitato trasmette ogni anno al Parlamento una relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del Piano Generale degli Interventi.

Art. 12.
(Ufficio per la pianificazione strategica)

1. E’ istituito l’Ufficio per la pianificazione strategica, posto alle dirette dipendenze del sindaco della Città, che elabora il Piano generale degli interventi per la città metropolitana di Venezia.

2. L’Ufficio per la pianificazione strategica è presieduto dal Sindaco della città metropolitana di Venezia o da un suo delegato, il quale provvede con cadenza quadrimestrale a trasmettere una relazione al Comitato sullo stato di avanzamento del Piano Generale degli Interventi. Il presidente assicura l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge; comunica immediatamente i termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze e, in caso di inadempienza, informa il Comitato, il quale entro trenta giorni dispone la sostituzione dell’ente con un commissario “ad acta”.

3. Entro un mese dalla sua costituzione, l’Ufficio per la pianificazione strategica definisce la composizione e adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

4. Presso l’Ufficio di cui al comma 1 operano funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione del piano. L’Ufficio svolge le seguenti funzioni:

a) redige e aggiorna periodicamente il Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, anche secondo gli indirizzi del Comitato;
b) gestisce il sistema informativo;
c) verifica la correlazione sistemica del Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano:
1) con tutte le azioni finalizzate a rimuovere le cause del degrado dell’ambiente lagunare veneziano ed, in particolare, con gli effetti che la realizzazione degli interventi diffusi produce sugli eventi di marea medio-alta a breve e a medio periodo nonché, per le maree eccezionali, sugli interventi alle bocche di porto in vista anche dei cambiamenti climatici in atto soprattutto su scala regionale, tenendo presente le dinamiche di sviluppo compatibile del traffico portuale;
2) con il piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente versante nella laguna di Venezia redatto dalla regione Veneto e con i piani redatti dall’autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione di cui all’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;
3) con il piano di programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città metropolitana di Venezia e successivi aggiornamenti;
4) con gli interventi finalizzati alla riconversione socio-economica dell’area veneziana.

Art. 13.
(Statuto della Città metropolitana di Venezia)

1. Lo statuto della Città metropolitana di Venezia è adottato dal consiglio metropolitano nei sei mesi successivi allo svolgimento delle elezioni per la prima costituzione degli organi di governo.

2. Lo statuto, nel rispetto delle leggi statali e regionali, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali della partecipazione popolare e dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

3. Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del relativo codice, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali della Città metropolitana, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.

4. Lo statuto è deliberato dal consiglio metropolitano con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenere entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Veneto, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.

Art. 14.
(Passaggio delle funzioni prefettizie al sindaco metropolitano di Venezia)

1. Il sindaco metropolitano esercita le attribuzioni spettanti all’autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.

2. Il sindaco metropolitano esercita le competenze attribuite al prefetto dall’articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Ove il sindaco del comune interessato non adotti i provvedimenti di cui all’articolo 54, comma 10, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco metropolitano provvede in luogo del prefetto, con propria ordinanza.

4. Nei casi di rilevanza metropolitana, le competenze attribuite al prefetto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono esercitate dal sindaco metropolitano.

5. Ai fini dell’esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo e per l’osservanza dei regolamenti metropolitani il sindaco metropolitano si avvale anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

6. Le altre attribuzioni conferite al prefetto dalla legislazione vigente in materia di pubblica sicurezza sono esercitate, nell’ambito territoriale della Città metropolitana di Venezia, dal questore di Venezia.

7. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci dei comuni della Città metropolitana di Venezia quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

8. Restano attribuite al prefetto di Venezia le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e di coordinamento dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato.

Art. 15.
(Passaggio delle funzioni del Magistrato alle acque di Venezia al sindaco metropolitano di Venezia)

1. Il sindaco metropolitano esercita le attribuzioni spettanti al Magistrato alle acque di Venezia, previste dalle leggi vigenti. Sono attribuite al sindaco in via esclusiva tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate alle amministrazioni dello Stato.

Art. 16.
(Agenzia metropolitana di trasporti della Città metropolitana di Venezia)

1. Ferme restando le competenze regionali in materia di trasporti, la Città metropolitana di Venezia può istituire un’Agenzia metropolitana dei trasporti alla quale i comuni appartenenti alla Città metropolitana conferiscono le partecipazioni societarie da essi detenute nelle aziende che operano nel settore.

2. Analoghe agenzie possono essere costituite per la gestione integrata di servizi pubblici locali nel rispetto della legislazione nazionale e delle direttive comunitarie.

Art. 17.
(Risorse umane, strumentali e finanziarie)

1. La Città metropolitana di Venezia acquisisce tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie della provincia di Venezia inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il personale della provincia di Venezia addetto a funzioni devolute ai comuni è trasferito ai comuni stessi per l’esercizio delle medesime funzioni.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, sentito il sindaco metropolitano di Venezia, è stabilito il passaggio alla Città metropolitana di Venezia del personale della prefettura – ufficio territoriale del Governo di Venezia addetto a funzioni prefettizie trasferite al sindaco metropolitano ai sensi dell’articolo 14.

Art. 18.
(Finanziamento della Città metropolitana di Venezia)

1. La città metropolitana di Venezia, a norma dell’articolo 119 della Costituzione, dispone del gettito dei tributi riferibili al proprio territorio.

2. La Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia di Venezia in tutte le entrate ad essa spettanti.

3. Alla Città metropolitana di Venezia è attribuita una aliquota di compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti riscosse nel territorio metropolitano, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il sindaco metropolitano.

4. La città metropolitana di Venezia può istituire imposte e tasse sul turismo.

5. La città metropolitana di Venezia può istituire altresì tributi di scopo per il più adeguato svolgimento delle proprie funzioni.

6. Per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, la città metropolitana di Venezia può adottare le seguenti apposite misure:

a) conformazione dei servizi resi dalla città metropolitana a costi standard unitari di maggiore efficienza;

b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dalla città metropolitana, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla città metropolitana con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico della città metropolitana per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;

e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell’ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d’obbligo a far data dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

g) maggiorazione della tariffa di cui all’ articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;

h) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell’ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

i) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

7. Gli investimenti per gli interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia di cui alla presente legge vengono fatti rientrare nel capitolo della legge di stabilità di previsione dello stanziamento annuale e triennale volto al finanziamento del Piano Generale degli Interventi.

8. L’ammontare delle somme delle opere, degli incentivi e contributi compresi nel Piano Generale degli Interventi è considerato al di fuori del conteggio dei limiti del patto di stabilità.

9. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge a decorrere dall’anno 2011, si provvede, per quanto non previsto nella presente legge, mediante le entrate a Bilancio dello Stato relative ad imposte dirette ed indirette, diritti e tasse relative ad attività svolte nell’ambito del Porto di Venezia, di competenza dello Stato.

Art. 19.
(Incentivi economici).

1. Al fine di favorire gli interventi di cui all’articolo 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare alla città metropolitana di Venezia finanziamenti in conto capitale da utilizzare, fino al limite di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti alla Cassa Depositi e prestiti, comprese le quote degli interessi maturati.

2. Alle piccole e medie imprese che nel triennio 2011- 2013 avviano una nuova attività produttiva nella città metropolitana di Venezia è concesso un credito d’imposta utilizzabile per compensazione di imposte dirette ed indirette, secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3.  Per favorire l’accesso al credito di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e innovazione, è istituito un Consorzio di garanzia fidi, alimentato con i fondi di cui all’articolo 18. Il Consorzio stipulerà con tutte le banche e gli istituti di credito presenti sul territorio apposita convenzione con garanzia fino all’80 per cento della somma richiesta ed erogata, senza segnalazione in centrale rischi, ad un tasso pari all’Euribor a 6 mesi ridotto di un punto percentuale.

4. Al fine di favorire la nascita di incubatori di imprese che sviluppino la loro attività nei settori ICT, nelle nanotecnologie, nella green economy, il VEGA (Parco Scientifico e tecnologico di Venezia) può accedere alle agevolazioni di cui al precedente comma 3.

5.  In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della città metropolitana di Venezia, nonché nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la regione Veneto con propria legge può, in relazione all’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive nell’area metropolitana di Venezia.

Art. 20.
(Riconversione dell’economia veneziana).

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, comma 4, lettere c), d) ed e), per favorire la riconversione dell’economia veneziana alla green economy e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto e dalle direttive comunitarie in materia, è previsto il finanziamento di progetti e di opere, compresi quelli di iniziativa privata, tesi a ridurre o ad azzerare l’impatto delle emissioni e dei fattori inquinanti dell’acqua, dell’aria e del suolo sull’ambiente lagunare, nonché a sperimentare produzioni a basso impatto ambientale, progetti di infrastrutturazione della città – compresi gli edifici civili – con reti in fibra ottica, hot spot wifi. Sono inoltre cofinanziati progetti indirizzati a progetti “Smart cities”, secondo quanto previsto dai programmi UE “Il futuro di Internet” e “Internet of things”.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è, altresì, prevista l’erogazione di finanziamenti da parte della città metropolitana di Venezia, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati alla realizzazione di progetti e di opere, anche di iniziativa di soggetti di diritto privato, destinati all’implementazione o all’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche, produttive e di trasporto nel territorio veneziano.

3. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, le relative norme di attuazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive in conformità alle norme previste dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Art. 21.
(Porto Marghera).

1. Ferme restando le competenze regionali in materia di bonifiche, è istituita l’Agenzia metropolitana per la riqualificazione di Porto Marghera con l’obiettivo di favorire l’economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali riguardanti le attività di analisi di rischio, caratterizzazione del sito e bonifica nonché di promuovere lo sviluppo e la riconversione. L’Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha competenza in via esclusiva in materia di bonifica dei siti contaminati all’interno della conterminazione lagunare, nel rispetto dei principi generali di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e in deroga alle norme di cui all’articolo 252 dello stesso decreto legislativo.

2. L’Agenzia è a maggioranza pubblica, con una partecipazione del Comune non inferiore al 51%, nonché della Regione, dell’Autorità Portuale di soggetti privati. Entro un mese dalla sua costituzione, la Giunta della città metropolitana definisce la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia.
3. Il direttore dell’Agenzia è nominato dal Sindaco tra esperti di riconosciuta competenza in materia ambientale, anche estranei all’amministrazione. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.
4. L’Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità.
5. Alle spese di funzionamento dell’Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico della città metropolitana di Venezia da definire in sede di approvazione del bilancio annuale.
6. Entro sei mesi dalla sua costituzione, l’Agenzia elabora un Paino complessivo di sviluppo dell’area Porto Marghera.
7. Gli investimenti per l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza e bonifica sono a carico delle imprese che acquistano le aree, che possono essere vendute solo a fronte di bonifiche effettuate e di una piano industriale redatto sulla base del Piano complessivo di sviluppo di cui al comma 6.
8. Qualora le attività di cui al comma 7 non siano realizzate nei termini previsti dai rispettivi piani industriali, l’Agenzia può imporre ai soggetti inadempienti la bonifica e l’adeguamento ai piani industriali per le aree bonificate, e in mancanza può acquisire all’interesse pubblico le aree.
9. Al fine di favorire l’insediamento di attività produttive legate alla green economy e di centri di ricerca finalizzati alla riconversione ecologica e ad alto contenuto tecnologico, l’Agenzia per la riqualificazione di Portomarghera individua un’area, di dimensioni non inferiori ai cento ettari, dedicata ad ospitare queste attività.

10. Le aziende che si insediano in quest’area hanno la disponibilità gratuita dei terreni per i primi cinque anni dell’insediamento e godono di contributi da definire nei programmi triennali di spesa stabiliti dal Piano generale degli interventi.

11. L’area di Porto Marghera è esclusa dall’elenco dei siti di interesse nazionale ai sensi dell’art.252 del D.Lgs n.152 del 2006 e i relativi fondi sono trasferiti all’Agenzia.

Art. 22.
(Arsenale di Venezia).

1. L’Arsenale è un patrimonio inalienabile e indivisibile della città di Venezia. Le aree e gli insediamenti militari di Venezia sono trasferiti alla città metropolitana di Venezia.

2. La città metropolitana procede al trasferimento in concessione a titolo oneroso ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano legittimamente i compendi immobiliari.

3. Le somme ricavate per effetto della concessione degli immobili saranno esclusivamente impiegate per la gestione e valorizzazione dell’Arsenale.

4. La città metropolitana si dota degli strumenti operativi volti a gestire unitariamente L’Arsenale e a garantirne la conservazione e il recupero fisico e funzionale.

5. L’Arsenale è sottoposto ai normali strumenti urbanistici previsti per l’intera città metropolitana di Venezia.

6. Sono inoltre sdemanializzate e cedute gratuitamente alla città metropolitana di Venezia:
l’Idroscalo G.Miraglia, forte di S.Andrea-Vignole, Arsenale, S. Basilio (aree ex portuali prospicienti il canale della Giudecca, attualmente parzialmente già occupate dall’Università), ex scalo ferroviario a nord della Marittima, ex lavaggio carrozze FF.SS. lungo il canale della Scomenzera lato est, caserma Pepe –Lido, forte Ca’Bianca-Lido, l’arenile del Lido, forte Ca’ Roman-Pellestrina, forte Penzo-Chioggia.

Art. 23.
(La residenza).

1. Le abitazioni realizzate dalla città metropolitana per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), sono esenti da IVA.

2. Il Piano generale degli interventi stabilisce i fondi da assegnare annualmente per la realizzazione delle abitazioni di cui al comma 1.

Art. 24.
(Norme finali)

1. Le disposizioni della presente legge che definiscono l’ordinamento della Città metropolitana di Venezia possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente.

2. All’ordinamento della Città metropolitana di Venezia si applicano, in quanto compatibili e non in contrasto con la presente legge, le disposizioni del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono convocati i comizi elettorali per l’elezione del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano di Venezia.

Art. 25.
(Abrogazioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti:

a) regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, convertito dalla legge 3 febbraio 1938, n. 168;
b) regio decreto 7 marzo 1938, n. 337;
c) legge 31 marzo 1956, n. 294;
d) legge 20 ottobre 1960, n. 1233;
e) legge 2 marzo 1963, n. 397;
f) legge 5 luglio 1966, n. 526;
g) legge 6 agosto 1966, n. 652;
h) statuto del Consorzio obbligatorio per l’ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 986;
i) legge 8 marzo 1968, n. 194;
l) legge 24 dicembre 1969, n. 1013;
m) legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni,
n) decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;
o) decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e successive modificazioni;
p) legge 5 agosto 1975, n. 404;
q) decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56;
r) legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni;
s) decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni;
t) legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni;
u) legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni;
v) decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;
z) decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, ad esclusione dell’articolo 6-bis.

  • Twitter
  • Facebook
  • Delicious
  • Share/Bookmark

Legge speciale per Venezia – proposta del Sen. Casson

Gennaio 3, 2011

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI^ LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 2487
d’iniziativa del Senatore Felice CASSON

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

RELAZIONE

Onorevoli Senatori! – La salvaguardia di Venezia e del suo ambiente lagunare costituisce ormai da decenni un obiettivo di qualità non solo a livello nazionale, ma addirittura mondiale.

Sono passati quasi cinquant’anni dalle prime, specifiche e articolate normative, volte alla tutela prioritaria di Venezia e della sua laguna. In particolare, dopo l’alluvione e l’acqua alta eccezionali del 1966, che misero a repentaglio città e ambiente lagunare e che colpirono fortemente l’opinione pubblica internazionale, si è venuto formando un corpus normativo speciale, che mostra però i segni del tempo.
Da allora, infatti, molta acqua è passata sotto ai ponti e un intero ambiente e un’intera società sono profondamente mutati. Come sono profondamente mutati i suoi abitanti e le attività economiche, imprenditoriali, industriali, sociali e culturali dell’intero bacino lagunare.

Si impone, pertanto, una rivisitazione anzi una nuova visione normativa, che consenta alla città di Venezia e alla sua laguna di mettersi al passo con i tempi, eliminando intoppi e difficoltà amministrativi e burocratici, pur tenendo sempre presente la necessità di salvaguardare un ambiente umano e naturale particolarmente delicato.
In tale ottica, va innanzitutto superato il centralismo pressoché assoluto della vigente normativa e va riconosciuto il ruolo  fondamentale che in tale materia e settore spetta alle autorità locali, soprattutto in questo periodo storico, in cui si parla molto -alle volte a vanvera-  di federalismo istituzionale e finanziario.

Inoltre, non c’è dubbio che l’iter del presente disegno di legge sarà lungo e articolato, necessitando dell’intervento diretto e accurato, oltre che di tutte le forze politiche, pure delle varie categorie e associazioni, di qualsiasi natura, presenti sul territorio. E ciò proprio al fine di approfondire realmente le vere necessità di Venezia, della sua laguna e dei suoi abitanti, al di fuori e al di là di ogni ottica emergenziale, proponendo politiche della residenza e politiche produttive, che siano al contempo al passo con i tempi e rispettose dell’uomo e del suo ambiente.

Per quanto concerne la parte finanziaria, si segnala che per la realizzazione degli interventi è stata predisposta una copertura che coniuga  contemporaneamente una visione di rigore nella gestione dei conti pubblici con la possibilità di effettuare interventi per lo sviluppo dei territori. Parte delle risorse necessarie alla realizzazione del Piano Generale degli Interventi sono recuperate infatti tramite la riduzione di spese inutili e sprechi della pubblica amministrazione.

Per la restante parte, sono recuperate attraverso le entrate a bilancio dello Stato (dazi e IVA) derivanti da attività svolte all’interno del porto di Venezia.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

(Finalità ed obiettivi)

1. La Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna è dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale. La Repubblica ne garantisce la salvaguardia naturale e ambientale, la valorizzazione artistica, storica, archeologica, e promuove lo sviluppo sociale ed economico della città di Venezia e del suo complesso sistema lagunare; ne tutela in particolare l’equilibrio idraulico, fisico e morfologico, rimuovendo le cause dei dissesti idrogeologici e del degrado esistenti; ne risana e preserva l’ambiente
dall’inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, favorendo la vitalità socioeconomica dell’area nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati nell’agenda 21 e nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia ambientale.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante il Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano. Tale Piano è sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio, al Dls 152/2006 e successive modificazioni, al fine di valutare preventivamente la sostenibilità ambientale degli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei delle diverse azioni
programmate.

3. Il Piano Generale degli Interventi prevede direttive, indirizzi, prescrizioni, piani e programmi settoriali ed interventi, concernenti:

a) il riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna, per contrastare il processo erosivo e la perdita di sedimenti fini nello scambio mare-laguna;

b) la riduzione dei livelli di marea in laguna, per porre al riparo tutti gli insediamenti urbani dalle acque alte attraverso:

- interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto;

- interventi integrati per insulae e di innalzamento delle parti più basse dei centri storici e delle isole dell’estuario, da ottenere in connessione con i programmi di manutenzione urbana;

c) l’apertura all’espansione delle maree delle valli da pesca, le quali, anche se in concessione, appartengono dall’origine al bacino demaniale marittimo costituente la laguna di Venezia, ai sensi dell’art. 28 del codice della navigazione e dell’art. 822 del codice civile;

d) la tutela e la valorizzazione del paesaggio lagunare;

e) il risanamento delle acque della laguna e del bacino idrografico direttamente sversanti nel corpo idrico ricettore lagunare;

f) gli interventi per la manutenzione delle città di Venezia e di Chioggia e per la rivitalizzazione socio-economica dell’area veneziana, secondo gli interventi e le indicazioni di cui successivi commi 5 e 6;

g) programmi per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico-architettonico mobiliare e immobiliare pubblico delle città della laguna di Venezia;

h) un piano della mobilità e della accessibilità alla città storica di Venezia dall’intero comprensorio dell’area veneziana;

i) un piano di bonifica e recupero dei siti inquinati, localizzati nel SIN e nell’ambito della laguna, nonchè nel sistema ambientale delle gronde lagunari individuato nel PALAV;

j) un piano per la riconversione e lo sviluppo dell’area di Porto Marghera, che preveda altresì una sua gestione unitaria, con garanzia preliminare dei posti di lavoro e della sicurezza ambientale e dei cittadini;

k) un piano per la produzione e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate  nei processi produttivi e per i fabbisogni civili, privilegiando le fonti pulite e rinnovabili ed escludendo il ricorso all’energia nucleare;

l) un piano per la nautica da diporto per natanti-imbarcazioni compatibili con la tutela della laguna di Venezia ;

m) il riconoscimento della laguna di Venezia come area di rilievo internazionale ai  sensi della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1974, resa esecutiva con DPR 13 marzo 1976 n. 448.

4. Il Piano Generale degli Interventi viene redatto, per quanto riguarda i punti da a) ad e) del precedente comma 3, tenendo conto delle direttive e degli indirizzi del Piano di Gestione  del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali istituito con il Dlgs 152/2006.

5. Il ripopolamento residenziale nelle città e nelle isole delle città di Venezia e Chioggia,  considerate le loro particolari condizioni storico-culturali, fisiche-strutturali ed  economiche, è perseguito attraverso interventi integrati di manutenzione urbana, volti ad  assicurare:

a) il risanamento igienico ed edilizio, mediante scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria con messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle parti basse della città, realizzazione di un completo piano sicurezza antincendio;

b) manutenzione, restauro, ristrutturazione, nuova edificazione ed acquisizione di immobili da destinare al mantenimento ed allo sviluppo della residenzialità, dei servizi pubblici e delle attività socio-economiche negli insediamenti lagunari;

c) interventi da realizzare, previa convenzione con i Comuni di Venezia, di Cavallino e di Chioggia, sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali aziende sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, fondazioni, enti religiosi e culturali, università;

d) assegnazione di contributi da parte dei Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino per l’esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare residenziale privato;

e) assegnazione di contributi per l’acquisto della prima casa di abitazione;

f) occupazione temporanea di immobili privati non utilizzati;

g) restauro e ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico ed artistico destinati all’uso pubblico, previa convenzione con i comuni di appartenenza;

h) provvedimenti di tutela e salvaguardia dell’uso degli immobili per abitazioni ad uso esclusivamente residenziale, anche in deroga a normative nazionali e regionali;

i) provvedimenti per ridurre il moto ondoso ed assegnazione di contributi per l’adeguamento delle caratteristiche delle carene dei natanti e degli organi di propulsione meccanica;

l) una gestione della sanità dedicata e circoscritta a Venezia, a Chioggia ed alle isole della laguna.

6. La rivitalizzazione socio-economica della città di Venezia, al fine di contribuire ad assicurare una nuova fase dello sviluppo economico del territorio veneziano, impostata su prospettive occupazionali e migliore qualità del lavoro, nonché sui principi di compatibilità ambientale nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia, è perseguita attraverso:

a) acquisizione ed urbanizzazione primaria e secondaria da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di aree site nei propri confini comunali da destinare ad insediamenti produttivi ed altre attività socio-economiche;

b) il governo del turismo attraverso la promozione e lo sviluppo di un turismo consapevole e di qualità, la organizzazione ed il controllo dei flussi, il miglioramento dell’offerta e dei servizi;

c) la promozione e la valorizzazione delle istituzioni e del patrimonio culturale, della ricerca e della produzione scientifica, anche con la creazione di centri di eccellenza di carattere internazionale;

d) contributi/incentivi per la riconversione ecologica o per l’insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico per quelle aziende o sistemi di aziende pubbliche e private localizzati o che si impegnino a localizzarsi nel territorio comunale;

e) interventi a supporto di un’industria avanzata, legata alla green economy, che  favorisca l’integrazione con il settore terziario e con la logistica di trasformazione;

f) contributi/incentivi per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività portuali, intermodali e cantieristiche dell’area veneziana;

g) l’istituzione del Parco Nazionale della Laguna di Venezia, nell’ambito degli indirizzi e delle direttive del Piano Generale degli Interventi.

7. Il Piano Generale degli Interventi è elaborato per un arco di tempo di dieci anni, con programmi
triennali di spesa annualmente aggiornati ed assicurati dalle norme e dalla copertura finanziaria di cui ai  successivi articoli 10 e 11. Il Piano prevede un fondo per studi e ricerche. Il Piano viene redatto entro un anno dalla data di approvazione della presente legge.

ART. 2

(comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia)

1. E’ istituito il Comitato Istituzionale per la Salvaguardia di Venezia, di seguito denominato “Comitato”, composto dal Ministro dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare, che lo presiede, e dai ministri dei trasporti, della cultura, della ricerca scientifica, dell’economia e finanze, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dai Sindaci dei Comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino e da
un rappresentante dei restanti Comuni della conterminazione lagunare.

2. Al Comitato sono demandati:

a) l’approvazione del Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano e  dei relativi programmi di attuazione annuali e triennali, predisposti e redatti  dall’Ufficio di Piano di cui al successivo articolo 3;

b) la fissazione dell’ammontare delle risorse finanziarie da mettere a disposizione  annualmente, attraverso la legge finanziaria, sulla base delle priorità richieste dal Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano e dello stato di  attuazione dello stesso;

c) l’approvazione della composizione dell’Ufficio di Piano.

3. I componenti del Comitato Istituzionale di cui al comma 1, qualora non facciano già parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali ( futuro Distretto Idrografico ), ne integrano la composizione per tutte le decisioni riguardanti i punti da a) ad e) del comma 3 dell’articolo 1.

4. Il Presidente del Comitato trasmette ogni anno al Parlamento una relazione consuntiva dell’attività
svolta nell’anno precedente e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del Piano Generale degli  Interventi. Le competenti commissioni parlamentari di merito esprimono parere da rendere entro venti giorni  dall’assegnazione e, comunque, prima della data di presentazione del disegno di legge finanziaria annuale. Nella relazione consuntiva e nel parere delle commissioni, vengono in particolare analizzati gli eventuali ritardi o le difficoltà riscontrati e vengono individuate le misure da adottare per superarli.

5. Nel periodo transitorio, che va dalla data di promulgazione della presente legge alla data di approvazione del Pano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano, il Comitato provvede alla fissazione di risorse finanziarie, da erogare ai sensi dei successivi articoli 10 e 11, per interventi prioritari ed urgenti riscontrabili all’interno del Piano di cui al precedente art. 1 comma 3.

ART. 3

(Ufficio di Piano)

1. E’ istituito l’Ufficio di Piano con sede presso il Comune di Venezia. Esso:

a) redige, monitora ed aggiorna il Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano;

b) gestisce il sistema informativo;

c) trasferisce i dati e le elaborazioni ai comuni di Venezia, di Chioggia, di Cavallino e di quelli della gronda lagunare, che provvedono all’informazione alla cittadinanza in un quadro di democrazia partecipata;

d) verifica la correlazione sistemica del Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano:

- con tutte le azioni finalizzate a rimuovere le cause del degrado dell’ambiente lagunare veneziano ed, in particolare, con gli effetti che la realizzazione degli interventi diffusi produce sull’inversione del processo erosivo della laguna e sugli eventi di marea medio-alta a breve e medio periodo nonché, per le maree eccezionali, sugli interventi alle bocche di porto, in vista anche dei cambiamenti climatici in atto soprattutto su scala regionale, tenendo presente le dinamiche di sviluppo compatibile del traffico portuale;

- con il piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente versante nella laguna di Venezia redatto dalla Regione Veneto e con i Piani redatti dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione di cui all’art. 12 della legge 18 maggio 1989 n° 183 ( in futuro distretto idrografico delle Alpi Orientali);

- con il Piano Programma degli interventi di manutenzione urbana e di rivitalizzazione socio-economica della città di Venezia e dell’area veneziana di cui ai commi 5 e 6 dell’art .1;

e) ha competenza in via esclusiva in materia di bonifica dei siti contaminati all’interno della conterminazione lagunare, in applicazione delle norme di cui  all’articolo 239 n. 2 lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e in deroga a quelle di cui all’articolo 252 dello stesso decreto legislativo;

f) fissa i termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze.

2. L’Ufficio di Piano è composto da tecnici di comprovata esperienza, provenienti dagli organici delle amministrazioni di seguito indicate e sono rispettivamente designati, uno per ogni ente:

dal Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare;

dal Ministro per i beni e le attività culturali;

dal Ministro della ricerca scientifica;

dal Ministro dei trasporti e delle infrastrutture

dal Presidente della Giunta regionale del Veneto;

dal Sindaco del Comune di Venezia

dal Sindaco del Comune di Chioggia;

dal Sindaco del Comune di Cavallino;

dall’ Autorità Portuale di Venezia;

dall’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta- Bacchiglione di cui al D.P.C.M. 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n° 203 del 31 agosto 1989.

3. I membri vengono nominati con D.P.C.M., entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. L’Ufficio di Piano è presieduto dal Sindaco del Comune di Venezia o da un suo delegato, il quale provvede con cadenza quadrimestrale a trasmettere una relazione al Comitato sullo stato di avanzamento del Piano Generale degli Interventi. Il presidente assicura l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge; comunica immediatamente i termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze e, in caso di inadempienza, informa il Comitato di cui all’art. 2 della presente legge, il quale entro trenta giorni
dispone la sostituzione dell’ente con un commissario “ad acta”.

5. L’Ufficio di Piano è diretto da un coordinatore di grado dirigenziale di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge. E’ nominato dal Ministro dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Sindaco del Comune di Venezia e con il Presidente della Giunta regionale veneta, e svolge inoltre funzioni di segretario del Comitato.

6. L’Ufficio di Piano per la sua attività si avvale di personale di ruolo comandato dalle amministrazioni rappresentate, privilegiando competenze già presenti e funzionali ai contenuti del Piano Generale degli Interventi. Esso può avvalersi, per comprovato motivo e in assenza di specifiche competenze all’interno delle amministrazioni rappresentate, di esperti anche esterni alla pubblica amministrazione.
Il finanziamento dell’Ufficio di Piano è garantito dalle risorse provenienti dalla voce studi e ricerche di cui al precedente articolo 1, comma 7.

7. Entro un mese dalla nomina dei suoi membri, l’Ufficio di Piano definisce la pianta organica e adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

ART. 4

( trasferimento di funzioni al sindaco e al consiglio comunale di Venezia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, apposito decreto legislativo di modifica della legge 5 maggio 1907 e successive modificazioni e delle norme attinenti alla navigazione marittima in laguna, per il trasferimento al comune di Venezia, nella persona del suo sindaco, in qualità di presidente dell’Ufficio di Piano di cui all’articolo 3 della presente legge,  delle funzioni e delle competenze sulle acque della laguna di Venezia appartenenti attualmente al Magistrato alle Acque di Venezia.

2. Il decreto legislativo regolamenterà il trasferimento delle funzioni e degli uffici del Magistrato alle acque di Venezia al Sindaco di Venezia, in qualità di presidente dell’Ufficio di Piano, con particolare riferimento alle funzioni svolte dall’Ufficio Salvaguardia di Venezia e dalla sua sezione di Vigilanza Lagunare, dall’Ufficio Tecnico del Magistrato alle Acque, dall’Ufficio Tecnico per l’Antinquinamento
della laguna di Venezia, dal Centro Sperimentale per modelli idraulici e dal suo Servizio Informativo, garantendo ai nuovi uffici adeguata autonomia e capacità finanziaria.

3. Rimangono ferme le competenze del Magistrato alle Acque per i canali portuali e per le altre sue attribuzioni.

4. In ogni caso, è trasferita al comune di Venezia la competenza sul bacino di San Marco e sul canale della Giudecca, per i quali ogni regolamentazione, limitazione o interdizione del traffico è attribuita al Consiglio Comunale di Venezia.

ART. 5

( norme di attuazione )

1. Gli investimenti per il sistema MOSE vengono fatti rientrare nel capitolo della legge finanziaria di previsione dello stanziamento annuale e triennale indifferenziato volto al finanziamento del Piano Generale degli Interventi.

2. Per l’attuazione delle opere previste nel Piano Generale degli Interventi si applicano le disposizioni previste dalla normativa in materia di lavori pubblici. Per l’attuazione dell’abrogazione stabilita dalla legge 31 maggio 1995 n. 206 all’art. 6 bis della concessione unica istituita in base agli art. 3 e 4 della legge 29 novembre 1994 n. 798, il governo è delegato a disciplinare, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto, inclusa la convenzione a prezzo chiuso rep. 8067 dell’11 maggio 2005, e comunque sorti anteriormente al 31 luglio 2010.

3. Gli interventi di lavori pubblici facenti parte del Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano finanziati con la presente legge sono esenti da IVA.

4. L’ammontare delle somme delle opere , degli incentivi e contributi compresi nel Piano Generale degli Interventi di cui all’art.1 comma 3 sono considerati al di fuori del conteggio dei limiti del patto di stabilità.

5. A salvaguardia della morfologia lagunare, sono previsti interventi finalizzati alla mitigazione dei processi di risospensione dei sedimenti dei bassifondi della laguna ed alla  reintroduzione di acque dolci e di sedimenti di origine fluviale. (Art. 1 comma 3 lettera a).

6. Nell’ambito degli interventi alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea, vanno introdotte misure, di qualsiasi tipo, anche ad integrazione-variazione del progetto sistema Mose, volte a rendere gli interventi alle bocche di porto corrispondenti ai principi di sperimentalità, reversibilità e gradualità, congrui rispetto alla variazione dei livelli delle maree medio-alte. In tempi successivi, possono essere previsti progetti a medio e lungo termine conseguenti e sostenibili rispetto al principio di precauzione, rapportati alla previsione dell’aumento del livello dei mari ( art. 1 comma 3 lettera b ).

7. Nell’ambito delle azioni volte alla ricostruzione demografica e sociale che contrasti e inverta l’esodo della popolazione residente di Venezia insulare e delle isole della laguna, le competenti amministrazioni comunali, nei propri strumenti di pianificazione, possono regolamentare le destinazioni d’uso degli immobili censiti come residenza, anche in deroga a leggi nazionali e regionali vigenti (art. 1 comma 5).
Nell’ambito delle assegnazioni di edilizia residenziale finanziata con fondi di legge speciale, sulla base di criteri fissati da deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, viene prevista la priorità a favore dei soggetti colpiti da provvedimenti esecutivi di rilascio; vanno inoltre previste adeguate percentuali per giovani coppie e single.
I Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti sono autorizzati, in deroga alla normativa sugli appalti di servizi di cui al decreto legislativo 163\2006, ad affidare a cooperative costituite al 90% da cittadini residenti la gestione dei servizi di carattere prevalentemente locale, attribuendo a dette cooperative il diritto di prelazione sulll’esecuzione di detti servizi fino al limite di 300.000 euro.

8 Il progetto integrato rii, ridefinito dall’accordo di programma sottoscritto il 3 agosto 1993, ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 139, ed il programma attuativo degli interventi integrati per il risanamento igienico-edilizio della città di Venezia e delle isole della laguna sono parte integrante del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. Tutti i canali interni comprensivi dei marginamenti esterni della città di Venezia diventano di competenza del comune di Venezia ai sensi dei precedenti articolo 4 e articolo 1 comma 5 lettera a).

9. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo finanziati con la legge speciale in Venezia insulare, nelle isole della laguna, nel centro storico di Chioggia e nel territorio entro la conterminazione lagunare del comune di Cavallino, riguardano gli edifici ed i complessi di interesse monumentale, storico ed artistico d’uso pubblico individuati ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 settembre 1973 n. 791 (art.1 comma 5 lettera b).
Per il perseguimento degli obiettivi previsti all’art.1 comma 5 lettera c, le priorità programmatiche sono disciplinate da apposite deliberazioni dei rispettivi consigli comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino, che recepiscono la declaratoria dell’art. 11 della legge 29 novembre 1984 n. 798.
I proprietari di un immobile ad uso residenziale, che risulti inutilizzato da almeno 4 anni senza giusta causa, sono tenuti a versare al comune di Venezia l’imposta sui fabbricati calcolata sulla base catastale aggiornata, aumentata almeno 5 volte per ciascun anno di inutilizzo, nonché una addizionale sull’imposta del reddito pari al 5%. Il mancato pagamento delle imposte suddette costituisce privilegio legale di primo grado sull’immobile. A tutela del proprietario il comune, effettuati accertamenti ritenuti opportuni, notifica e trascrive atto di diffida per l’immediato utilizzo dell’immobile.
Per i contratti stipulati per l’acquisto della prima casa di abitazione nei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti e per i contratti stipulati per la vendita a detti comuni di immobili destinati alla residenza, i trasferimenti sono esenti dall’imposta di registro, di diritti catastali e delle imposte ipotecarie, e i diritti notarili sono ridotti della metà. Nell’ambito delle azioni volte alla incentivazione della residenza nel centro storico e nelle isole della laguna è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di alienare immobili con  destinazione ad uso residenziale.  Rimangono in vigore gli articoli 9 secondo comma (prelazione del comune nelle compravendite di immobili notificati ), 10 ( avviso preventivo al Comune delle compravendite ), 19 (riduzione del prezzo del metano per le vetrerie dell’isola di Murano) della legge 29 novembre 1984 n.798.

10. La Regione Veneto verifica il rispetto dell’obbligo da parte dell’ASL 12 di provvedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione di un bilancio della gestione amministrativa di Venezia insulare ed isole della laguna separato da quello di Mestre terraferma, adattando gli standard della spedalità e della assistenza territoriale riconoscendo la specificità lagunare (art.1 comma 5 lettera j).

11. Per gli incentivi alle aziende o alle infrastrutture di cui all’art.1 comma 6 lettere d-e, le amministrazioni comunali hanno facoltà di applicare, sentito il ministro delle finanze, imposte inferiori all’aliquota applicata in Italia ( fiscalità di vantaggio ).
Gli incentivi ai privati sono assegnati dai comuni interessati a seguito di bando, sulla base di progetti finalizzati alla realizzazione di programmi valutati favorevolmente dai rispettivi consigli comunali .

12. Per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali pubblici di cui all’art. 1 comma 6 lettera g, il
piano contenente le priorità viene vidimato dal Sovrintendente il polo museale veneziano e dal Sovrintendente ai
Beni Architettonici e Paesaggistici e redatto entro 6 mesi dalla data di  promulgazione della presente legge.

13. In riferimento alle attività portuali, nelle operazioni di scavo dei canali portuali la quota dei fondali deve essere correlata alla dinamica dell’inversione del processo erosivo, di dissesto e degrado dell’intero bacino lagunare ( art. 1 comma 6 lettera e ).

14. Nell’ambito del piano della mobilità del territorio veneziano, all’interno della conterminazione lagunare, per evitare sconvolgimenti degli equilibri idrogeologici di sedimenti consolidati,morfologie, falde acquifere e altri fluidi liquidi o gassosi, non possono essere eseguite operazioni di scavo al di sotto dello specchio acqueo lagunare per la posa di condotte adibite al trasporto di persone e merci; tale trasporto dovrà essere organizzato con modaltà e mezzi di trasporto ad alta e qualificata tecnologia, adeguata, compatibile a breve e sostenibile a lungo termine nell’ambente lagunare. Detto piano recepisce le deliberazioni del Consiglio Comunale di Venezia sulla regolamentazione dei flussi turistici, che indica un numero massimo sostenibile di visitatori per Venezia insulare e differenzia la mobilità turistica, che non deve però prevedere tempi e percorsi più veloci rispetto a quelli previsti per residenti e lavoratori pendolari.

15. Nella redazione del piano per l’area di Porto Marghera di cui all’art. 1 comma 3 lettera j) della presente legge, vanno previsti:

-la messa al bando dei cicli produttivi di materie prime, prodotti intermedi e prodotti finali classificati nelle categorie dei prodotti cancerogeni genotossici, seguendo il prioritario criterio del principio di precauzione;

-la messa al bando dei cicli produttivi e stoccaggi rientranti nelle previsioni delle direttive “Seveso”;

-la definizione dei tempi per la dismissione degli impianti non più compatibili con l’ecosistema lagunare e con la sicurezza di cittadini e lavoratori, nonché per l’adeguamento degli impianti esistenti ai criteri di qualità ambientale perseguiti dalla presente legge;

-l’individuazione di un’area ecologicamente attrezzata, in cui privilegiare azioni, metodologie e tecnologie miranti alla riduzione di rifiuti, potenziando al massimo selezione, recupero e loro utilizzo e tendenti ad agevolare la bonifica, il restauro e la difesa del territorio;

-preliminari e inderogabili provvedimenti e forme di garanzie economiche per tutti i lavoratori coinvolti nella chiusura o ristrutturazione dei cicli produttivi, fino al loro reinserimento in attività di società o enti nell’area industriale veneziana, mediante il ricorso ad accordi tra enti pubblici e privati giuridicamente vincolanti;

-l’Interesse Pubblico Generale nella realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e sviluppo economico e produttivo.

16. Per tutte le aree inquinate comprese nei Siti di Interesse Nazionale ( SIN ) e facenti parte del territorio comunale di Venezia e della gronda lagunare individuata nel PALAV, in applicazione della norma generale di cui all’art. 239 n2 lettera B) decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e in deroga all’art. 252 nnr 4,5,6,7,8 del medesimo decreto, la titolarità delle procedure e delle autorizzazioni per bonifiche e/o messe in sicurezza previste dal titolo quinto del decreto legislativo 3 aprile 2006 nr. 152 è attribuita in via esclusiva all’Ufficio di Piano di cui all’articolo 3 della presente legge.
L’autorizzazione del progetto di bonifica e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.
Se il progetto di bonifica prevede la realizzazione di opere sottoposte alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, l’approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.
La proprietà dei siti inquinati che provvede ad avviare le operazioni di bonifica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con oneri a proprio carico beneficia della defiscalizzazione dei costi della bonifica dagli oneri fiscali dovuti a qualsiasi titolo allo Stato o alla Regione. Tali benefici valgono anche a favore delle società dalla medesima controllate prima dell’acquisizione dell’area.
I Piani Urbanistici Attuativi per poter essere approvati devono indicare le destinazioni d’uso specifiche ed aver ottenuto l’approvazione del progetto di bonifica dell’area inquinata. I permessi di costruzione possono essere rilasciati solo dopo l’attuazione del progetto di bonifica.

17. Il Piano per la nautica di diporto ( art. 1 comma 3 lettera l ) individua la localizzazione e la soglia limite dei posti di ormeggio e in darsena per natanti-imbarcazioni compatibili con la tutela della laguna di Venezia, riconfigura il confine del Polo Nautico previsto dal PTCP adottato, escludendo l’ambito di arenile e mare prospiciente il Lido e Pellestrina e Murano, prescrive regole per la destinazione delle darsene e degli approdi a natanti di specifiche dimensioni, caratteristiche e potenza di motore.

18. All’elenco di cui al comma 1 dell’art. 34 della legge sulle aree protette del 6 dicembre 1991 n.394 è aggiunta la voce:

g) Laguna di Venezia. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, su proposta dell’Ufficio di Piano, provvede alla
delimitazione territoriale del Parco nazionale della Laguna di Venezia, la cui direzione e gestione è affidata alle competenze dell’Ufficio di Piano.

19. Per i finanziamenti tramite la B.E.I. viene istituita una contabilità speciale presso la Banca d’Italia con l’obbligo di una rendicontazione semestrale alla Tesoreria Provinciale dello Stato ed alla Corte dei Conti.

ART. 6

(delega al governo in materia di circolazione acquea del traffico)

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge, secondo i principi e criteri direttivi di seguito indicati, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell’ambito della laguna di Venezia, che persegua i seguenti obiettivi:

1. il coordinamento e la disciplina di ogni tipo di traffico, con l’individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi, in conformità con quanto prescritto dal precedente articolo 4;

2. l’individuazione di un sistema di rilevamento dei natanti, al fine di garantire il controllo e la sicurezza della navigazione;

3. una disciplina delle materie inerenti i requisiti, i titoli professionali e le patenti, necessari per l’esercizio dei servizi di linea e non di linea e, in generale, per la conduzione dei mezzi;

4. una disciplina del sistema sanzionatorio, con particolare riferimento ad un sistema che privilegi le sanzioni di ordine amministrativo rispetto a quello di carattere penale, nonché la validità, a fini sanzionatori, di infrazioni riscontrate attraverso sistemi satellitari o similari;

5. una definizione delle norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti.

ART. 7

(cessioni demaniali)

1. Per le finalità di cui all’art. 1 comma 3 lettera f), le sottoelencate aree vengono sdemanializzate e cedute gratuitamente ai comuni di Venezia e Chioggia: Idroscalo G.Miraglia, forte di S.Andrea-Vignole, Arsenale, S. Basilio (aree ex portuali prospicienti il canale della Giudecca, attualmente parzialmente già occupate dall’Università), ex scalo ferroviario a nord della Marittima, ex lavaggio carrozze FF.SS. lungo il canale della Scomenzera lato est, caserma Pepe –Lido, forte Ca’Bianca-Lido, forte Malamocco-Lido, tutto l’arenile del Lido, forte Ca’ Roman-Pellestrina, forte Penzo-Chioggia.

2. I progetti di utilizzo possono essere presentati anche in collaborazione con soggetti di diritto privato o pubblico scelti attraverso gara ad evidenza pubblica.

3. I progetti devono essere corredati da adeguata strumentazione urbanistica e del piano finanziario.

4. Il Comitato approva i progetti, le amministrazioni provvedono, conseguentemente entro e non oltre 3 mesi dalla data di approvazione, a concedere il bene al soggetto aggiudicatario della gara di cui al punto 2, in regime di concessione, per un tempo necessario a remunerare il capitale investito nella realizzazione del progetto stesso.

4. Per i beni demaniali loro concessi le amministrazioni comunali di Venezia e Chioggia hanno la facoltà di prevedere la concessione della gestione a soggetti terzi.

5. L’amministrazione comunale di Venezia ha la facoltà di rivedere, anche con potere di revoca, eventuali concessioni esistenti sulle aree suddette del proprio territorio, tenendo in debita considerazione eventuali atti adottati, effetti prodotti e rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di promulgazione della presente legge.

ART. 8

( commissione di salvaguardia )

1. La commissione di salvaguardia di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1973 n. 171 e all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 360 esprime i propri pareri vincolanti per le autorizzazioni edilizie e per i Piani negli ambiti territoriali di competenza e per i settori di intervento sino al momento in cui vengono approvati i piani regolatori ( o PAT ) comunali, il nuovo piano regolatore del Porto, il piano regolatore Aeroportuale, il piano morfologico della laguna, il piano di bacino ed il piano di assetto
idrogeologico del bacino scolante in adeguamento al PALAV.

2. Successivamente, la Commissione di Salvaguardia esprime i pareri paesaggistici ai sensi del Codice del Paesaggio nell’ambito della conterminazione lagunare.

3. La Commissione per la Salvaguardia, di cui al comma 1, è composta da:

a) il Presidente della Regione che la presiede;

b) un rappresentante dell’Unesco;

c) un rappresentante del Ministero dell’Ambiente, tutela del territorio e del mare;

d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) un rappresentante del C N R- Ministero della Ricerca Scientifica

f) il Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici;

g) il Soprintendente al Polo Museale;

h) il Direttore-coordinatore dell’Ufficio di Piano;

i) il rappresentante dell’AULSS competente;

j) tre rappresentanti della Regione Veneto eletti dal Consiglio con voto limitato a due;

k) un rappresentante della Provincia di Venezia;

l) tre rappresentanti del Comune di Venezia eletti dal Consiglio con voto limitato a due;

m) due rappresentanti degli altri comuni di gronda eletti dai sindaci con voto limitato;

n) un rappresentante dei Vigili del fuoco del Comando di Venezia;

ART. 9

L’area relativa al distretto idrografico delle Alpi Orientali è dichiarata Area Denuclearizzata.

ART. 10

(Finanziamento delle opere)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 2 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante le entrate a Bilancio dello Stato relative ad imposte dirette ed indirette, diritti e tasse relative ad attività svolte nell’ambito del Porto di Venezia, di competenza dello Stato.

2. Le somme di cui al comma 1, sono assegnate annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno a decorrere dall’anno 2011, al Fondo per l’attuazione del Piano Generale degli Interventi del sistema lagunare veneziano, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e vincolate all’attuazione degli interventi del Piano Generale di cui all’articolo 1.
Al comune di Chioggia, per le finalità di cui alla presente legge, viene assegnato almeno il 12% delle risorse attribuite al comune di Venezia.

3. Le somme di cui al comma 1, lettera a), qualora inferiori ad 2 miliardi di euro, sono integrate annualmente, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di cui all’articolo 11.

ART. 11

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all’articolo 10, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 2 a 5.

2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011, 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni 2011, 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1 per cento. A decorrere dall’anno 2014, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente  registrata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all’Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

3. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 2, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

ART. 12

Sono abrogate tutte le norme anche speciali in contrasto con la presente legge.

  • Twitter
  • Facebook
  • Delicious
  • Share/Bookmark

ECOLOGIA ED ECONOMIA DEL RICICLO DEI RIFIUTI

Dicembre 2, 2010

di Michele Boato

Dopo il convegno “Riciclo dei rifiuti speciali–buone pratiche ed esperienze venete”,  organizzato da Rete Ambiente Veneto-Comitati Rifiuti Zero con la Provincia di Venezia, in aprile 2010, il 26 novembre 2010 abbiamo partecipato alla seconda tappa di una svolta culturale, economica ed ecologica, per passare dalla logica di smaltimento (discarica/incenerimento) a quella di prevenzione, riduzione e riciclo totale dei Rifiuti, non solo Urbani, ma anche Speciali.

Si tratta del Convegno “Verso il Piano Regionale dei Rifiuti Speciali” che Rete Ambiente Veneto – Comitati Rifiuti Zero ha organizzato con Regione Veneto e le Province di Treviso e Venezia venerdì 26 novembre 2010 nella sede di S.Artemio a Treviso.    Ecco la relazione introduttiva che ho svolto a nome dei Comitati Rifiuti Zero di Treviso e Venezia.

Contrariamente allo stereotipo che dipinge tutti i Comitati ambientalisti come un miope “fronte del no”, i Comitati riuniti Rifiuti Zero di Tv e Ve vogliono contribuire alla formulazione di Idee guida per un Piano dei Rifiuti Speciali, che non si limiti a fotografare la situazione esistente e fare una lista degli impianti di smaltimento, ma punti a regolare e indirizzare il mercato, incidendo sui sistemi produttivi e distributivi, per ridurre quantità e pericolosità dei Rifiuti Speciali e aumentare riuso e riciclo dei rifiuti sia nelle  fasi produttive che di “consumo”.

Sfida 3 R – Riduzione, Riuso e Riciclo – anche per i Rifiuti Speciali

Il Veneto è all’avanguardia in Italia e in Europa per raccolta differenziata e riciclo dei Rifiuti Urbani (56,3% nel 2009, con il 71% in provincia di Treviso, e oltre 80% in decine di comuni).

Ora la sfida dei Rifiuti zero-Riciclo totale si deve portare anche nel settore, molto più vasto e complicato, dei Rifiuti speciali: gli urbani nel Veneto sono circa 2,3 milioni di tonnellate/anno, gli speciali, sommano a circa 17 milioni di tonn. (8,2 milioni di R.S. non Pericolosi, un milione di R.S. Pericolosi e 8 di inerti da Costruzioni e Demolizioni).

I dati dell’Osservatorio Regionale Rifiuti ci dicono che, a fronte di una produzione di 8,2 milioni di tonn./a di RS non Pericolosi, in Veneto, nel 2008, se ne sono gestiti addirittura 9 milioni (cioè non c’è carenza di impianti);

di questi ben il 62% come recupero di materia, ovvero riciclo, e solo 0,3% con incenerimento.

E’ già una buona base di partenza, a cui si aggiunge il 90% di riciclo dei 7 milioni di tonn. inerti e il 17% delle 800mila tonn. di Pericolosi, che sono la tipologia su cui concentrarsi, soprattutto per prevenirli e ridurli con le BAT, le migliori tecnologie disponibili., come ci spiega Marco Caldiroli di Medicina Democratica.

In totale in Veneto ci sono oltre 1200 impianti di riciclo, per 12 milioni di tonnellate di rifiuti speciali.

Anche il trend di gestione, dal 2004 al 2008, è positivo: 37% di aumento del riciclo, 25% di riduzione di discarica e diminuzione del 49% dell’incenerimento.

Con il riciclo si riducono nettamente i danni ambientali e sanitari

Puntare su prevenzione, riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti, è una scelta rispettosa delle priorità dettate dalle direttive europee, per ridurre:

-  l’occupazione di suolo,

-  l’estrazione e l’utilizzo di risorse non rinnovabili,

- le emissioni di gas serra

-  i consumi idrici.

Inoltre il riciclo dei materiali, con la loro trasformazione in “materie seconde”, elimina quasi totalmente i danni provocati ad ambiente e salute dallo smaltimento rifiuti. Danni che, in un recente studio, l’Unione Europea si è spinta a quantificare economicamente: i danni eco-sanitari da discarica possono variare (secondo i tipi di impianti e di materiali) da 10 a 13 euro per  tonnellata smaltita; quelli da incenerimento da 4 a 21 euro per tonnellata bruciata.

Riciclo e Green Economy

Il riciclo ha, inoltre, una grandissima valenza economica, anche per le sue ricadute occupazionali e di risparmio energetico; non a caso è uno dei pilastri della cosiddetta Green Economy.

“Il riciclo dei rifiuti è stato considerato per anni un’attività a basso contenuto di valore aggiunto e di innovazione tecnologica”: così inizia Il riciclo ecoefficiente, volume curato da Duccio Bianchi, che presenta i risultati di uno studio molto approfondito, finanziato da Comieco ed altri consorzi di filiera del riciclo, eseguito dall’Istituto Ambiente Italia e presentato nell’ottobre 2008 al Senato.

Ecco alcuni dati dello studio: in Italia e in Europa si è verificata una rivoluzione, l’industria del riciclo è diventata un settore fondamentale dell’economia, caratterizzato da una forte innovazione tecnologica, ed è ora una fonte indispensabile di approvvigionamento per una parte significativa del sistema industriale: per la produzione di alluminio, piombo e di carta, ad esempio, oltre il 50% degli input produttivi è costituito da materie seconde.

Inoltre l’industria del riciclo e delle materie seconde ha grandi margini di ulteriore sviluppo sia nel settore dei rifiuti industriali (pre consumo), che in quelli urbani (post consumo).

Industria del riciclo: una crescita impetuosa della produzione

Il settore del riciclo è cresciuto a ritmi ben superiori a quelli dell’industria nel suo insieme:

in Italia tra il 2000 e il 2007 la produzione industriale si è contratta del 4%, mentre l’attività di riciclo è cresciuta del 17,2%.

In Europa  la produzione industriale è cresciuta del 13%, il riciclo del 50%.

Tra il 2000 e il 2005 le imprese di riciclo sono aumentate del 13% e gli addetti del 47%.

Quanto al valore della produzione del settore riciclo, esso è raddoppiato dal 2000 al 2005 e triplicato in 10 anni: nel 2005 era di 4,2 miliardi di euro, 2 dei quali derivante dal riciclo di metalli, settore in cui opera il 55% delle imprese, col 39% di occupati.

Nei 10 anni che vanno dal 1997 al 2006 il settore cartario è passato da 4,3 milioni di tonnellate di riciclo (con quasi un milione di tonn. di importazione di carta da macero) a 5,6 milioni di tonn. riciclate (con addirittura un’esportazione di quasi mezzo milione di tonn.).

Nello stesso periodo, il settore delle materie plastiche è passato da 840.000 a 1,3 milioni di tonn. di riciclo.

Una grande fonte di nuova occupazione: il riciclo

Secondo il Rapporto naz. sull’Altra Economia, presentato dalla Regione Lazio nell’ottobre scorso:

- le imprese che operano in Italia nel Riuso e Riciclo sono circa 65.000,

- con un valore aggiunto (differenza tra il valore dei fattori di produzione e quello finale del prodotto) di 23 miliardi di euro annui (1,4% del prodotto interno lordo)

- e con 546.000 occupati.

Nel luglio del 2009 il Consorzio nazionale recupero imballaggi, Conai, al Convegno “Il sistema dei rifiuti in Italia” ha reso pubblici i seguenti dati:

- in 10 anni il settore del riciclo ha riciclato 38,8 milioni di tonnellate di materiale (carta, alluminio, plastiche, vetro, legno, ferrosi, ecc.);

- ha così evitato l’apertura di 325 nuove discariche,

- e creato 76.000 nuovi posti di lavoro,

E’ ovvio che puntare invece sullo smaltimento in discarica o in forni ad alta tecnologia comporta una bassissima ricaduta occupazionale, con investimenti concentrati essenzialmente in tecnologia e  non nel fattore lavoro. Perciò non sorprende che il rapporto tra posti di lavoro creati dal riciclo e quelli relativi a discarica o incenerimento sia normalmente valutato nell’ordine di 15 a 1: in altre parole, a parità di rifiuti trattati, ad ogni posto di lavoro creato con discariche o inceneritori ne corrispondono, in media, 15 nel settore del riciclo.

Ma da uno studio che ho personalmente curato, in collaborazione con Roberto Cavallo di Erica Cooperativa di Alba, per stendere l’appello “ Cambiamo aria per non incenerire il futuro”, risultano dati ancora più significativi:

- per servire con la raccolta “porta a porta” i 45 milioni di italiani che ancora ne sono esclusi, servirebbe un investimento di circa un miliardo di euro, che creerebbe circa 200.000 posti di lavoro(nella raccolta e nel riciclo);

- gestire lo stesso numero di utenti, e la stessa quantità di rifiuti con inceneritori (e loro discariche di servizio) costerebbe circa 15 miliardi di euro, che creerebbero circa 3.000 occupati.

La ricaduta occupazionale del riciclo, rispetto all’incenerimento sarebbe di 200.000 occupati contro 200 ogni miliardo di investimento, un rapporto di mille a uno. In tempi di disoccupazione non sono cifre da sottovalutare

Riciclo e risparmio energetico

Da non sottovalutare anche il risparmio energetico derivante dal riciclo dei materiali.

Il prof. Paul Connet, nella sua ultima tournet di conferenze in Italia, illustrava questi dati:

riciclare una tonnellata di plastica di tipo PET (invece che ripartire dal granulo vergine) fa recuperare una quantità di energia pari a 85,16 Giga Joule; la stessa tonnellata bruciata per fare energia elettrica in un inceneritore (o come CDR in una centrale) produce 3,22 GJ.

Il rapporto tra energia recuperata col riciclo e quella prodotta bruciando il PET è 26 a 1.

Se facciamo lo stesso confronto col Polietilene ad alta densità (HDPE) troviamo un rapporto 10,2 a 1 tra riciclarlo e bruciarlo, e 10,9 a 1 è l’equivalente rapporto per altre plastiche.

Per la carta, il rapporto è 4,2 a 1 : se si ricicla una tonnellata, il recupero è di 9,49 GJ, se si brucia si producono 2,25 GJ di energia elettrica.

Ecco perchè l’UE ci sanziona se usiamo il termine “termo-valorizzatori”: bruciando non si valorizza energeticamente il PET ma, al contrario, si sprecano circa 82 GJ a tonn. rispetto al suo riciclo.

La parola “valorizzazione” vale solo nel confronto con la preistorica discarica.

  • Twitter
  • Facebook
  • Delicious
  • Share/Bookmark

Proposta di una nuova Legge Speciale per Venezia

Novembre 3, 2010

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta ha consegnato al sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e ai rappresentanti del Comune di Cavallino, del Comune di Chioggia, della Provincia di Venezia e della Regione Veneto la bozza della nuova Legge Speciale per Venezia.

Dal sito del Governo Italiano

  • Twitter
  • Facebook
  • Delicious
  • Share/Bookmark

Newsletters da n.1 a n.131

Febbraio 19, 2010

In attesa del passaggio tecnico che riporterà online tutte le newsletters che sono un significativo patrimonio non solo storico ma soprattutto informativo, riporto il link al sistema (”domeus”, il sistema di gestione degli invii) presso il quale sono visionabili le newsletters prodotte dal 2003 ad oggi:

Archivio Newsletters

Buona (ri-)lettura! – Anthony

  • Twitter
  • Facebook
  • Delicious
  • Share/Bookmark